Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 gennaio 1954
Validità: 01.01.1954 - 31.12.1955
Parti: Associazione Piemontese fra Proprietari di Farmacia e Sindacato Provinciale Dipendenti da Farmacie (non laureati)-Cgil-Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio e Affini e Sindacato Provinciale Dipendenti Farmacie-Cisl
Settori: Commercio, Farmacie, Torino

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9.
Art. 10. - Lavoro straordinario.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14. - Riposo settimanale e festività.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24. - Assenze e congedi.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 28.
Art. 29. - Malattia.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35. - Gravidanza e puerperio.
Art. 36. - Anzianità di servizio.
Art. 37. - Scatti di anzianità.
Art. 38. - Trattamento economico.
Art. 39. - Gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Art. 40.
Art. 41. - Risoluzioni del rapporto di lavoro - preavviso.
Art. 42.
Art. 43. - Indennità di licenziamento.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48. - Dimissioni.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52. - Norme disciplinari.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59. - Tutela dei dirigenti sindacali.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo per il personale non laureato dipendente dalle farmacie della provincia di Torino, 1 gennaio 1954

L’anno 1954, il giorno 1° gennaio in Torino, tra l’Associazione Piemontese fra Proprietari di Farmacia [...] e il Sindacato Provinciale Dipendenti da Farmacie (non laureati) aderenti alla Cgil [...], assistiti dal Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio e Affini [...] e il Sindacato Provinciale Dipendenti Farmacie (aderenti alla Cisl) [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, che ha efficacia per tutto il territorio della Provincia di Torino, e che disciplina in modo e in maniera unitaria, il rapporto di lavoro fra farmacia e personale non laureato di ambo i sessi.
Il presente contratto provinciale, sostituisce, alla data di entrata In vigore e per materia da esso disciplinata, tutte le norme di precedenti contratti, di accordi speciali o di usi e consuetudini, fatte salve le condizioni di miglior favore, che dovranno essere mantenute.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.
Dipendenti da farmacia (non laureati) classificazione del personale
Il personale di cui al presente contratto si divide in due gruppi:
а) personale con mansioni impiegatizie;
b) personale con mansioni non impiegatizie.
Il personale con mansioni impiegatizie è distinto nelle categorie A, B.
Il personale con mansioni non impiegatizie è distinto nella categoria C.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è quello stabilito con decreto prefettizio sull’apertura e chiusura delle farmacie. È in facoltà del proprietario di trattenere il personale sino ad un massimo di un’ora al giorno per la pulizia e il riattamento dei locali.

Art. 9.
Fermi i limiti di durata massima delle disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro, tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, secondo le esigenze della farmacia.

Art. 10. - Lavoro straordinario.
Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro stabilito nell’art. 8 fissato con decreto prefettizio sull’apertura e chiusura delle farmacie.
Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, è in facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie che non eccedano le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.
Qualora tali prestazioni dovessero avere carattere continuativo per un periodo almeno di tre mesi, o superare i limiti previsti dalla legge, la farmacia dovrà essere autorizzata a norma di legge e dovrà darne comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 17. - Ferie.
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodi annuale di ferie, fissato nella seguente misura:
а) Personale con mansioni impiegatizie:
- dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio fino a 15 anni compiuti giorni 20
- dopo il compimento di 15 anni di servizio e fino a 25 anni compiuti giorni 25
- dal 25° anno di servizio compiuto in poi giorni 30
b) Personale con mansioni non impiegatizie:
- dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio e fino al 2° anno compiuto giorni 12
- dopo il compimento di due anni di servizio e fino a 5 anni compiuti giorni 16
- dopo il compimento di 5 anni di servizio e fino a 20 anni compiuti giorni 18
- dopo il compimento di 20 anni di servizio in poi giorni 20

Art. 22.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie [...]

Art. 23.
Le ferie sono irrinunciabili.

Art. 25.
In casi speciali giustificati, la farmacia potrà concedere in qualunque epoca dell’anno congedi retribuiti, con facoltà di compensarli col lavoro prestato nei giorni festivi.

Art. 35. - Gravidanza e puerperio.
Per il caso di gravidanza e puerperio, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 52. - Norme disciplinari.
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio, di tenere un contegno rispettoso verso i superiori e cordiale verso i propri colleghi e dipendenti, di usare modi cortesi e deferenti col pubblico, di seguire una condotta strettamente conforme ai civili doveri.
Ugualmente, il datore di lavoro è tenuto all’osservanza di tratti cortesi e cordiali verso i dipendenti.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali di cooperare alla prosperità della farmacia, ed è responsabile moralmente e materialmente della esecuzione delle mansioni affidategli.

Art. 53.
È vietato al personale ritornare nei locali della farmacia e trattenervisi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del datore di lavoro.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario di lavoro se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario, secondo le norme contenute negli articoli 10 e seguenti del presente contratto.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno,.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnala della chiusura della farmacia, è assolutamente vietato abbandonare li proprio posto.

Art. 56.
Il personale ha l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla farmacia per regolare il servizio interno in quanto non i contrasti con le norme del presente contratto e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta.

Art. 57.
L’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo Inflitto per iscritto per i casi dì recidiva;
3) multa in misura non eccedente il 10 % delle spettanze ragguagliate a mese;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 5;
5) licenziamento disciplinare, con esclusione dì qualsiasi preavviso e indennità e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare senza indennità e preavviso) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la farmacia in armonia con le norme di cui all’art. 2105 del codice civile, e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto della farmacia, nonché nei casi previsti dagli articoli 24 e 55 del presente contratto ed in quelli di cui all’art. 2119 del codice civile.
Il licenziamento senza indennità si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[...]