Categoria: 1960
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Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 1 agosto 1960
Validità: 01.08.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Industriali di Monfalcone e Unione sindacale Provinciale, Camera Confederale del Lavoro, Unione Italiana Lavoratori
Settori: Edilizia, Legno, Gorizia

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Trattamento economico di trasferta.
Art. 3. - Indennità di zona malarica.
Art. 4. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 5. - Indennità di consumo attrezzi.
Art. 6. - Abiti di lavoro.
Art. 7. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, per i lavoratori dipendenti dalla industria della lavorazione del legno della provincia di Gorizia, 1 agosto 1960

Addì 1 agosto 1960 presso l’Associazione degli Industriali della Provincia di Gorizia, tra l’Associazione predetta [...], l’Associazione Industriali di Monfalcone [...] e l’Unione sindacale Provinciale [...], la Camera Confederale del Lavoro [...], l’Unione Italiana Lavoratori [...], si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio della provincia di Gorizia per gli stabilimenti industriali del legno ed i lavoratori dagli stessi dipendenti quale parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria rinnovato con accordo 10 giugno 1959.

Art. 3. - Indennità di zona malarica.
La speciale indennità di cui all’art. 25 del contratto nazionale sarà corrisposta nella misura vigente nella zona riconosciuta malarica nella quale il lavoratore sia stato trasferito.

Art. 4. - Lavori nocivi e pericolosi.
Ai sensi dell’art. 26 del contratto nazionale sono da considerarsi disagiati, nocivi e pericolosi i seguenti lavori:
- operazioni eseguite in locali a temperatura superiore ai 40° centigradi;
- operazioni di impregnazione del legno con sostanze bituminose o di catramazione quando richiedono la diretta partecipazione manuale dell’operaio;
- operazioni di preparazione di colle a base di aldeide formica e acido formico;
- tutte le operazioni da svolgersi su scala porta o ponti sospesi, ad una altezza superiore ai 4 metri dal suolo.
Agli operai che svolgono i suddetti lavori verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione per le ore di effettivo lavoro prestato pari all’8 %.

Art. 6. - Abiti di lavoro.
Nelle aziende che occupano stabilmente più di 20 lavoratori, sarà provveduto a cura del datore di lavoro all’assegnazione di una tuta per ciascun anno di servizio prestato agli operai addetti alle normali mansioni produttive, e di due tute agli addetti a lavori particolarmente sporcanti, oltre alla corresponsione a tutti i dipendenti di una, indennità di consumo vestiario di lire 3.000 annuali frazionabili al mese.
La consegna dell’abito da lavoro avverrà quando sia stato superato il periodo di prova.
I lavoratori sono tenuti a vestire l’abito di lavoro, pena ricorso da parte dell’azienda alle sanzioni di cui all’art. 10 del vigente contratto di lavoro.
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