Categoria: 1949
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Tipologia: Accordo collettivo nazionale
Data firma: 22 giugno 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1949
Parti: Ania e Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici
Settori: Credito Assicurazioni, Ania

Sommario:

Titolo I
Art. 1. - Applicazione dell’accordo.
Art. 2. - Gradi.
Art. 3. - Periodo di prova.
Titolo II
Art. 4. - Trattamento economico iniziale.
Art. 5. - Maggiorazioni minime del trattamento economico per i singoli gradi.
Art. 6. - Maggiorazioni minime del trattamento economico per anzianità.
Art. 7. - Assegni familiari e indennità di famiglia.
Art. 8. - Indennità di carica.
Art. 9. - Interessenze.
Art. 10. - Missioni.
Art. 11. - Premi di anzianità.
Titolo III
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Trattamento in caso di malattia.
Art. 14. - Assistenza malattia.
Titolo IV
Art. 15. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 16. - Preavviso.
Art. 17. - Indennità di anzianità per cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 18. - Anzianità di servizio.
Art. 19. - Morte.
Titolo V
Art. 20. - Disposizioni transitorie.
Art. 21.
Titolo VI
Art. 22. - Disposizioni generali.
Art. 23. - Decorrenza e scadenza dell’accordo.
Tabella indennità di carica
Dichiarazioni a verbale

Accordo collettivo nazionale per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall’Ania, 22 giugno 1949

Il giorno 22 giugno 1949 in Milano, tra l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici [...] e la Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici [...], premesso che in occasione della stipula del presente accordo, si è ritenuto opportuno di riunire in unico testo tutte le clausole che hanno vigore in virtù del contratto 28 maggio 1937 e successive modificazioni, le parti hanno concordato quanto segue:

Titolo I
Art. 1. - Applicazione dell’accordo.

Il presente accordo si applica a tutti i dirigenti delle Imprese di Assicurazione aderenti alla Associazione stipulante e rappresentanti dalla Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici ad eccezione dei dirigenti di quegli Enti o Imprese che, in base all'art. 2 dello Statuto della Associazione Imprese Assicuratrici hanno richiesto trattative separate.

Titolo III
Art. 12. - Ferie.

Il periodo annuale di ferie è di giorni 30 continuativi, dopo compiuto il primo anno di servizio.
Può essere disposta la interruzione delle ferie, nel qual caso spetta i1 rimborso delle spese incontrate per il fatto dell’interruzione, fermo restando il diritto al completamento delle ferie.
Ove esigenze del servizio lo impongano e in via eccezionale possono essere sostituiti al periodo feriale riposi più brevi purché complessivamente si raggiunga il periodo annuale stabilito.

Titolo IV
Art. 15. - Risoluzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro può risolversi:
[...]
c) per giusta causa, ai sensi dell’art. 9 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825;
d) per malattia o invalidità in dipendenza da infortunio, dopo superati i termini di cui all’art. 13;
[...]