Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 1960
Validità: 12.12.1960 - 12.12.1965
Parti: Ania e Snap-Cisl, Fisna-Cisnal, Fisnal, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Ania

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. - Prova.
Art. 7. - Classificazione ed inquadramento del personale.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. - Attribuzioni e doveri del personale.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19. - Orario di lavoro.
Art. 20.
Art. 21. - Lavoro straordinario.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27. - Festività.
Art. 28. - Retribuzione.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31. - Aggiustamenti delle retribuzioni.
Art. 32.
Art. 33. - Anzianità convenzionali.
Art. 34. - Promozioni e passaggi di categoria.
Art. 35.
Art. 36. - Premi di anzianità.
Art. 37. - Sostituzioni.
Art. 38. - Ferie.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42. - Permessi, licenze, congedi.
Art. 43.
Art. 44. - Malattia, gravidanza e puerperio.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49. - Servizio militare.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52. - Missioni e trasferimenti.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57. - Risoluzioni del rapporto di lavoro.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 68. - Personale avente incarichi di carattere sindacale.
Art. 69 - Disposizioni finali, transitorie e generali.
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
Art. 74.
Art. 75.
Allegato 1 Contratto collettivo nazionale per il trattamento economico degli impiegati e commessi dipendenti dalle imprese assicuratrici rappresentate dalla Ania
Allegato 1/1 Raggruppamento tabellare delle imprese
Allegato 1/2 Trattamento economico annuo dei gruppi «C», «D» ed «E.
Allegato 3 Trattamento impiegati qualificati.

Contratto collettivo nazionale per gli impiegati ed i commessi dipendenti dalle imprese assicuratrici rappresentate dall’Ania, 27 luglio 1960

Il giorno 27 luglio 1960 in Milano, tra l’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici [...] e il Sindacato Nazionale Assicuratori Privati (Snap) aderente alla Cisl [...], il Sindacato Nazionale Lavoratori Assicurazioni Private aderente alla Fisna – Cisnal [...], la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Assicuratori Lavoratori (Fisnal) [...], la Federazione Nazionale Assicuratori (Fna) [...], il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici (Snfia) [...], premesso che tra l’Ania e le Organizzazioni rappresentanti i lavoratori delle Imprese di assicurazione si è svolta una trattativa diretta alla stipulazione di un contratto collettivo nazionale valido per tutta la categoria; che la trattativa suddetta ha permesso di raggiungere termini di accordo per quanto si riferisce alla regolamentazione normativa del personale dipendente da Imprese di assicurazione assegnato ai gruppi «C», «D» ed «K»; che mentre continua la trattativa per il raggiungimento di analogo contratto per quanto si riferisce ai lavoratori dipendenti dall'Ina (gruppo «A») e dalle Compagnie sue collegate (gruppo «B»), è sembrato opportuno mettere senz’altro in vigore gli accordi raggiunti per il personale delle Imprese assegnate ai gruppi «C», «D» ed «E» suddetti, con l’intesa che il presente contratto verrà a costituire, con quella da stipularsi con le Organizzazioni dei lavoratori delle Imprese dei gruppi «A» e «B» nonché con il contratto collettivo nazionale di lavoro economico riguardante il personale amministrativo di tutta la categoria, un unico contratto nazionale; si è convenuto quanto segue:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti tra le imprese di assicurazione rappresentate dall’Ania ed il personale da esse dipendente, inquadrato nelle categorie previste dall’art. 7, e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.
Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle agenzie in gestione economica nonché delle agenzie in temporanea gestione diretta, dopo che siano trascorsi dodici mesi ininterrotti di detta gestione. Le tabelle di stipendio applicabili ai suddetti dipendenti saranno quelle in vigore per le Imprese aventi sede nella città in cui ha sede l’agenzia; salve diverse disposizioni in sede di regolamentazione economica. Se nella città non ha sede alcuna Impresa, le tabelle stipendiali saranno stabilite con accordo sindacale.
Il contratto non si applica:
а) ai dirigenti;
b) al personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, salvo quanto disposto dall’art. 72;
c) al personale con mansioni consistenti in prestazioni di mano d'opera (operai, guardie notturne e diurne, personale di fatica e pulizia, autisti, portieri ecc.);
d) al personale dipendente da Imprese che hanno invocato l’art. 2 dello Statuto dell’Ania.
Nota a verbale.
Le imprese che hanno invocato l’art. 2 dello statuto dell’Ania sono: «La Baloise» e 1’«Insurance Company of North America».
Nota a verbale.
Le disposizioni contenute nell’art. 1 non riguardano il personale dipendente dalle agenzie e dagli ispettorati di zona dell’Alleanza Assicurazioni spa, il quale è regolato da apposito contratto aziendale. Le disposizioni dell’art. 1 riguardano, invece, il personale della direzione generale, del centro di Chieti e delle agenzie generali di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia dipendente dalla stessa Alleanza Assicurazioni spa.

Art. 3.
I limiti di età per l’assunzione sono i seguenti:
impiegati ed impiegate: 17 anni compiuti;
commessi: 15 anni compiuti.

Art. 11. - Attribuzioni e doveri del personale.
Il personale deve tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di disciplina.
Esso ha il dovere di dare all’impresa una fattiva collaborazione, secondo le direttive degli organi responsabili e le norme del presente contratto e di osservare il segreto d’ufficio.
[...]

Art. 12.
Il personale non può entrare né trattenersi nei locali dell’impresa fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragione di servizio disposto dalla direzione oppure per autorizzazione della stessa.

Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo inflitto per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 30 giorni. [...]
Inoltre al personale appartenente alla categoria commessi possono essere inflitte multe in misura non eccedente le L. 400 [...]
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità della mancanza.

Art. 19. - Orario di lavoro.
Il numero delle ore di lavoro settimanali è di 40 per il personale impiegatizio e 45 e mezzo per gli appartenenti alla categoria commessi o subalterni; resta fermo il minore numero di ore di lavoro contrattualmente in atto, presso le singole imprese, alla data di entrata in vigore del presente contratto.
L’orario giornaliero è suddiviso in due turni, antimeridiano e pomeridiano, in un intervallo non inferiore a due ore.
Nei giorni di sabato e in quelli semifestivi il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano e avrà termine alle ore 12 per gli impiegati o alle ore 13 per i commessi.
L’orario di lavoro, fermi i limiti di cui ai precedenti comma, viene ripartito dalla impresa in relazione alle esigenze del servizio .

Art. 20.
In deroga a quanto disposto nel secondo comma dell’art. 19, nelle piazze di Firenze, Napoli e Roma, si praticherà l’orario suddiviso in due turni per quattro giorni ogni settimana. Sempre nelle medesime piazze, nel periodo corrente fra il 15 giugno ed il 15 settembre, sarà osservato l’orario continuato per la durata di due mesi e mezzo.
Le imprese delle predette piazze presso le quali, all’entrata in vigore del presente contratto, si pratica l’orario suddiviso in due turni per cinque giorni alla settimana hanno facoltà di mantenere tale situazione ma, in tal caso, osserveranno l’orario continuato estivo por tre mesi consecutivi.
Nelle stesse piazze non si applica nei giorni di sabato la norma del terzo comma dell’art. 19.

Art. 21. - Lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l’orario normale.
L'impresa ha facoltà di disporre, entro i limiti e nei casi consentiti dalla legge, l’esecuzione di lavoro straordinario. Detto lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite, di volta in volta, dall’impresa e sarà annotato su apposito registro con la firma dell’interessato e controfirma di un incaricato dell'impresa.
Restano ferme le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e punto 2 dell’art. 3 del Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

Art. 24.
Il lavoro compiuto di domenica od in altra giornata destinata al riposo settimanale, dà diritto ad un compenso pari al 25 % della paga oraria, calcolata come al secondo comma del precedente, art. 22, nonché al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 38. - Ferie.
Nel corso di ogni anno solare, normalmente, dal 1° aprile al 31 ottobre, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:
Funzionari e capi ufficio:
un mese in ciascun anno solare.
Impiegati e impiegate:
а) giorni 15 in ciascuno dei tre anni solari successivi a quello di assunzione;
b) giorni 21 in ciascuno degli ulteriori tre anni solari;
c) giorni 25 in ciascuno degli ulteriori tre anni solari.
d) un mese in ciascuno degli anni solari successivi.
Commessi:
а) giorni 14 in ciascuno dei tre anni solari successivi a quello di assunzione;
b) giorni 15 in ciascuno degli ulteriori tre anni solari;
c) giorni 21 in ciascuno degli ulteriori quattro anni solari;
d) giorni 25 in ciascuno degli ulteriori quattro anni solari;
c) giorni 30 in ciascuno degli anni solari successivi.
[...]

Art. 40.
L’impresa, soltanto per imprescindibili esigenze di servizio, può frazionare i periodi di ferie superiori a 25 giorni, purché uno dei due periodi non sia inferiore a 20 giorni consecutivi.
L’Impresa può richiamare l’assente prima del termine del periodo di ferie, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese incontrate per il fatto dell’anticipato ritorno.
Il frazionamento delle ferie può essere concesso anche a richiesta del lavoratore, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.

Art. 48.
In caso di gravidanza e puerperio l’impresa, in luogo del trattamento economico stabilito dalla legge, corrisponderà la normale retribuzione per un periodo di tre mesi e mezzo [...]

Art. 57. - Risoluzioni del rapporto di lavoro.
Cause di cessazione del rapporto di lavoro. - La cessazione dei rapporto di lavoro ha luogo;
a) per dimissioni;
b) per malattia o infortunio la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del posto a sensi dell’art. 45;
c) per recesso, per giusta causa a norma dell’art. 2119 codice civile;
[...]

Art. 60.
Cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa. - Il diritto di recesso per giusta causa di cui alla lettera c) dell’art. 57, potrà essere esercitato quando si verifichi una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
[...]

Art. 72.
Personale trasferito alla, produzione. - Al personale inquadrato come impiegato e trasferito dall’impresa all’organizzazione produttiva o alla produzione saranno applicate le norme del presente contratto integrate da quelle del contratto che disciplina i rapporti con il personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, in quanto applicabili.