Tipologia: CCNL
Data firma: 22 aprile 1960
Validità: 01.04.1960 - 31.12.1962
Parti: Federazione Sindacale Italiana Industriali Minerari-Confindustria, Delegazione di Aziende minerarie a prevalente partecipazione statale-Intersind e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive-Cgil, Federestrattive-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave-Uil, Federazione Italiana Lavoratori Cristiani Industrie Estrattive e Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive-Cisnal
Settori: Chimici, Miniere, Industria, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Cumulo di mansioni.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica di operaio o di intermedio a quella di impiegato.
Art. 7. - Benemerenze nazionali.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Categorie e minimi di stipendio.
Art. 13. - Pagamento della retribuzione.
Art. 14. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 15. - Indennità di sottosuolo.
Art. 16. - Indennità di cassa.
Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Art. 18. - Tredicesima mensilità.
Art. 19. - Provvidenze varie.
Art. 20. - Missioni temporanee e trasferte.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Trattamento di malattia, di infortunio e di malattie professionali.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Doveri dell’impiegato.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Assenze, permessi di breve congedo e aspettativa per motivi privati.
Art. 28. - Ferie.
Art. 29. - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 30. - Congedo matrimoniale.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di licenziamento.
Art. 33. - Indennità in caso di morte.
Art. 34. - Dimissioni.
Art. 35. - Certificato di lavoro.
Art. 36. - Cessione, trasformazione e fallimento dell’Azienda.
Art. 37. - Disposizioni speciali e regolamenti aziendali.
Art. 38. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 39. - Sostituzione degli usi e condizioni di miglior favore.
Art. 40. - Commissioni interne.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Art. 42. - Contratti integrativi.
Art. 43. - Accordi interconfederali.
Art. 44. - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 45. - Non collaborazione.
Art. 46. - Decorrenza e durata.
Tabelle degli stipendi minimi mensili per gli impiegati addetti all’industria mineraria
Dichiarazione a verbale

Contratto collettivo nazionale per gli impiegati addetti all’industria mineraria, 22 aprile 1960

Addì 22 aprile 1960 in Roma, la Federazione Sindacale Italiana Industriali Minerari [...], con l’intervento di una Delegazione delle Imprese Minerarie [...], la Delegazione di Aziende minerarie a prevalente partecipazione statale [...], con l’assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale [...], la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federestrattive - Cisl [...], con l’intervento di una delegazione dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], la Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...], con l’intervento [...] dei Segretari Provinciali [...], con l’assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Lavoratori Cristiani Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza di lavoratori [...]
Addì 22 aprile 1960 in Roma, la Federazione Sindacale Italiana Industriali Minerari [...], con l’intervento di una Delegazione delle Imprese Minerarie [...], la Delegazione di Aziende minerarie a prevalente partecipazione statale [...], con l’assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale [...], la Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive - Cisnal [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Cisnal [...], hanno stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere per gli impiegati addetti alle miniere, cave e saline, agli stabilimenti di macinazione dei minerali e agli stabilimenti annessi alle miniere per la produzione dei metalli e metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc.) di tutto il territorio nazionale.
La presente regolamentazione non concerne gli impiegati delle Aziende esercenti miniere di metano e petrolio, e cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).
Ved. dichiarazione a verbale.

Art. 1. - Assunzione.
[...]
L’impiegato di nuova assunzione potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche nei contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavorò è quella fissata dalla legge, con le deroghe ed eccezioni da essa previste, o da eventuali accordi interconfederali, ferme restando le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per l’impiegato per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altra giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - l’impiegato avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 15. - Indennità di sottosuolo.
Agli impiegati addetti al sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile di:
L. 9.050 per gli impiegati di 1ª categoria;
L. 7.800 per gli impiegati di 2ª categoria;
L. 7.100 per gli impiegati di 3ª categoria.
[...]

Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordi integrativi da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuta la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.

Art. 19. - Provvidenze varie.
Alloggio [...]
Mense - Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto. [...]
Trasporti [...]
Indumenti - Agli impiegati tecnici sia dell’interno che dell’esterno saranno annualmente somministrati gratuitamente un paio di scarpe e un paio di pantaloni da lavoro.
Gli impiegati di cui sopra sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti di calzature e di pantaloni da lavoro.
È data facoltà di sostituire la somministrazione degli indumenti di cui trattasi con un compenso equivalente.
Le Imprese che già somministrano i suddetti indumenti o che già corrispondono una indennità equivalente (seppure assommata ad altre indennità) s’intende, per quanto ovvio, che assolvono alle prescrizioni del presente articolo.
Il diritto alla somministrazione degli indumenti o al compenso equivalente si matura dopo sei mesi di servizio.
[...]
Agli impiegati in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, che si trovino nelle condizioni previste per aver titolo alle concessioni suddette, e che vengano a beneficiarne per la prima volta, la somministrazione e la corresponsione del compenso equivalente avranno luogo gradualmente entro sei mesi dalla data di' stipulazione del presente contratto.
Istruzione ai figli [...]

Art. 23. - Tutela della maternità.
Ferme restando. le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’Azienda deve in tale evenienza conservare il posto all’impiegata per un periodo di 8 mesi corrispondendole l’intera retribuzione globale per i primi quattro mesi e metà della retribuzione globale per il quinto e sesto mese, fatta deduzione di quanto esse percepiscano per atti di previdenza compiuti dall’imprenditore per tale evenienza.
[...]

Art. 25. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a. seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di una giornata di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 28. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
15 giorni per anzianità di servizio fino a 1 anno;
20 giorni per anzianità di servizio da oltre 1 anno e fino a 5 anni;
25 giorni per anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 15 anni;
30 giorni per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
[...]

Art. 37. - Disposizioni speciali e regolamenti aziendali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’Azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione,

Art. 40. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi che in materia sono intervenuti o interverranno tra le Confederazioni degli industriali e dei lavoratori dell’industria.

Art. 41. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni territoriali ed in caso di mancato accordo da quelle nazionali.

Art. 42. - Contratti integrativi.
Le organizzazioni provinciali si incontreranno per determinare progressive percentuali di aumento sugli stipendi base per gli impiegati che lavorino all’interno delle miniere in condizioni di particolare disagio (presenza di gas tossici, forte calore, soggezione di acqua, ecc.).
Le predette organizzazioni provinciali stabiliranno anche nelle provincie in cui esistano zone malariche la indennità di cui all’art. 17 del presente contratto.

Art. 43. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati dalla Confederazione Generale dell’industria | Italiana e dalla Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale - con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle precedenti disposizioni, si considerano parte a integrante del presente contratto, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che per gli impiegati addetti alle sedi delle Aziende esercenti attività plurime (es. mineraria e chimica, minerariale siderurgica, mineraria e metallurgica), qualora sorgano contestazioni fra le Aziende e gli impiegati relativamente all’applicabilità o meno del presente contratto, esse si incontreranno per definire la controversia tenendo conto della posizione organizzativa in atto delle Aziende e degli impiegati, nonché di ogni altro elemento di valutazione.
Le parti convengono fin d’ora che al personale delle sedi di Milano è Roma della Società Montecatini non si applica il presente contratto.