Categoria: 1960
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Tipologia: CCNL
Data firma: 26 aprile 1960
Validità: 01.04.1960 - 31.12.1962
Parti: Federazione Sindacale Italiana Industriali Minerari-Confindustria, Delegazione di Aziende minerarie a prevalente partecipazione statale-Intersind e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive-Cgil, Federestrattive-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave-Uil, Federazione Italiana Lavoratori Cristiani Industrie Estrattive e Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive-Cisnal
Settori: Chimici, Miniere, Intermedi, Industria

Sommario:

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione del grado nella categoria.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio dalla categoria operai a quella speciale.
Art. 6. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro a turno.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 10. - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Lavorazioni disagiate.
Art. 14. - Mezzi protettivi.
Art. 15. - Minimi di paga mensile.
Art. 16. - Indennità di sottosuolo.
Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Art. 18. - Pagamento della retribuzione.
Art. 19. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 20. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 21. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 22. - Provvidenze varie.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Trasferimenti.
Art. 25. - Doveri del lavoratore.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Permessi e brevi congedi.
Art. 28. - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 29. - Congedo matrimoniale.
Art. 30. - Ferie.
Art. 31. - Tredicesima mensilità.
Art. 32. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 33. - Premio Fedeli alla Miniera.
Art. 34. - Indennità di licenziamento.
Art. 35. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 36. - Servizio militare.
Art. 37. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 38. - Commissioni interne.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Accordi integrativi provinciali.
Art. 41. - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 42. - Non collaborazione.
Art. 43. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale per gli intermedi addetti all’industria mineraria, 26 aprile 1960

Addì 26 aprile 1960 in Roma, la Federazione Sindacale Italiana Industriali Minerari [...], con l’intervento di una Delegazione delle Imprese Minerarie [...], la Delegazione di Aziende Minerarie a Prevalente Partecipazione Statale [...], con l’assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale [...], la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federestrattive - Cisl [...], con l’intervento di una delegazione dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], la Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...], con l’intervento [...] dei Segretari Provinciali [...], con l’assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Lavoratori Cristiani Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza di lavoratori [...]
Addì 26 aprile 1960 in Roma, la Federazione Sindacale Italiana Industriali Minerari [...], con l’intervento di una Delegazione delle Imprese Minerarie [...], la Delegazione di Aziende Minerarie a Prevalente Partecipazione Statale [...], con l’assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale [...], la Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive - Cisnal [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Cisnal [...], hanno stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia addetti alle miniere, cave, saline, agli stabilimenti di macinazione dei minerali e agli stabilimenti annessi alle miniere per la produzione dei metalli e metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc.) di tutto il territorio nazionale.
La presente regolamentazione non concerne gli intermedi delle Aziende esercenti miniere di metano e petrolio, cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non dando luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente quei lavoratori che:
a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano particolari mansioni di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata massima normale di lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni di legge.
Nelle miniere e cave la durata del lavoro si computa dall’entrata all’uscita dal pozzo o discenderia.

Art. 8. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni, secondo le consuetudini aziendali, ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
Ai soli addetti ai turni di notte sarà corrisposto un compenso del 9 per cento sulla paga base aumentata della quota oraria di contingenza.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Il lavoratore eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 13. - Lavorazioni disagiate.
Nei casi di lavori all’interno eseguiti in condizioni di particolare disagio, quali presenza di gas tossici, forte calore, soggezione di acqua, ecc., saranno corrisposte progressive percentuali d’aumento sulla paga base o sulle tariffe di cottimo, da determinarsi negli accordi integrativi.
Tale speciale compenso - anch’esso da determinare negli accordi integrativi - sarà corrisposto altresì agli addetti ai forni dì fusione del minerale di mercurio, agli addetti ai lavori di scarico delle celle e calcheroni dell’industria zolfifera compiuti in condizioni di particolare disagio per elevata temperatura dei rosticci della fusione, agli addetti alle lavorazioni nell’industria dell’amianto compiute in condizioni di speciale disagio o nocività, agli addetti alle celle di elettrolisi dello zinco; quanto sopra salvo conguaglio con i trattamenti aziendali eventualmente in atto per i medesimi titoli.

Art. 14. - Mezzi protettivi.
Ai lavoratori, sia dell’interno che dell’esterno, adibito a lavori con soggezione d’acqua o alla manipolazione di sostanze velenose o notoriamente corrosive, l’Azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi.
Ai lavoratori che esplicano normalmente la loro attività nelle condizioni sopra indicate, i mezzi protettivi verranno assegnati personalmente; quando il lavoro ha durata limitata l’assegnazione avverrà per il periodo di uso. Quando le suddette condizioni si verificano saltuariamente l’assegnazione verrà fatta con dotazione di reparto, osservate tutte le precauzioni igieniche.
In ogni caso il lavoratore dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 16. - Indennità di sottosuolo.
Ai lavoratori addetti al sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile [...]

Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordi integrativi da stipularsi provincialmente una indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 21. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
[...]
In caso di malattia professionale o di infortunio, la conservazione del posto perdurerà, senza interruzione di anzianità, per un periodo pari a quello per il quale il lavoratore percepisce l’indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.

Art. 22. - Provvidenze varie.
Le Associazioni stipulanti si sono trovate pienamente d’accordo) sulla opportunità che le imprese minerarie curino in tutti i modi la istituzione di provvidenze che valgano a rendere meno gravoso il. lavoro in miniera.
a) Mense - Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto. [...]
b) Indumenti - Ai lavoratori sia dell’interno che dell’esterno saranno annualmente somministrati gratuitamente un paio di scarpe , e un paio di pantaloni da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti di calzature e di pantaloni da lavoro.
È data facoltà di sostituire la somministrazione degli indumenti» di cui trattasi con un compenso equivalente.
Le Imprese che già somministrano i suddetti indumenti o che già corrispondono una indennità equivalente (seppure assommata ad altre indennità), s’intende, per quanto ovvio, che assolvono alle prescrizioni del presente articolo.
Il diritto alla somministrazione degli indumenti o al compenso equivalente si matura dopo sei mesi di servizio.
[...]
Ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, che si trovino nelle condizioni previste per aver titolo alle concessioni suddette, e che vengano a beneficiarne per la prima volta, la somministrazione e la corresponsione del compenso equivalente avranno luogo gradualmente entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.
c) Trasporti [...]
d) Combustibile [...]

Art. 25. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite da superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di una giornata di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 30. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
15 giorni, se avente anzianità di servizio fino a 5 anni;
20 giorni, se avente anzianità di servizio da oltre 5 e fino a 12 anni;
25 giorni, se avente anzianità di servizio da oltre 12 anni e fino a 18 anni;
30 giorni, se avente anzianità di servizio oltre i 18 anni.
[...]

Art. 38. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi interconfederali in materia.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni territoriali o, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 40. - Accordi integrativi provinciali.
Le competenti Associazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori provvederanno ad integrare il presente contratto nazionale con le disposizioni demandate alla loro competenza e precisamente quelle relative:
а) all’eventuale sostituzione di qualche giorno festivo (art. 12);
b) alla determinazione del compenso per i lavoratori all'interno eseguiti in condizioni di particolare disagio (art. 13);
c) alla eventuale determinazione dell’indennità di zona malarica di cui all’art. 17.