Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 ottobre 2013, n. 23527 - RFI e rendita per infermità derivante da causa di servizio: legittimazione passiva







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 27687-2007 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato PANDOLFO Angelo, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 78, presso lo studio dell'avvocato LIBERATORE LUCIANO ELIGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCHI Gabriele, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19013/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/11/2006 R.G.N. 212271/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



Fatto


Con ricorso al Tribunale di Roma, la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. conveniva in giudizio C.E., proponendo opposizione avverso il precetto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.316,80, quale ratei della rendita per infermità derivante da causa di servizio, chiedendo di accertare che essa non era tenuta a corrispondere quanto richiesto, per carenza di legittimazione passiva.

A sostegno dell'opposizione invocava il disposto della L. n. 608 del 1996, art. 2, comma 13 e quindi assumeva che il rapporto assicurativo era stato trasferito all'Inail, unico soggetto competente ad erogare le prestazioni in materia di eventi infortunistici e malattie professionali.

Il C. si costituiva tardivamente contestando la fondatezza del ricorso.

Acquisita la documentazione prodotta, il Tribunale rigettava l'opposizione.

Osservava che il creditore aveva invocato la sentenza n. 385 del 1997 con la quale il Pretore del lavoro di Sulmona affermò il diritto del predetto "alla rendita per infermità dipendenti da causa di servizio, 7^ categoria tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, con una invalidità nella misura del 34%", con condanna dell'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative indennità dalla domanda del 2/12/89.

Il creditore invocava altresì la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 88/01, emessa in grado appello ed ormai coperta da giudicato, con la quale era stata confermata la pronuncia di primo grado.

La società a sostegno dell'opposizione deduceva che essa non sarebbe tenuta ad alcun pagamento poichè a decorrere dal 1^gennaio 1996, in applicazione del D.L. n. 510 del 1996, art. 2, comma 13, convertito nella L. n. 608 del 1996, il personale ferroviario in attività di servizio era assicurato presso l'Inail e pertanto dalla medesima data erano poste a carico dell'Istituto tutte le rendite e tutte le prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali, verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

Conseguentemente si sarebbe verificata ope legis una successione a titolo particolare della situazione giuridica controversa ex art. 111 c.p.c. ed unico soggetto tenuto ad erogare le prestazioni era l'Inail.

Il Tribunale non condivideva la tesi perchè in contrasto con i principi in materia di giudicato e con i limiti del giudizio di opposizione all'esecuzione.

Osservava al riguardo che in sede di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. è consentito far valere solo fatti successivi alla formazione del titolo giudiziale, e non già quei fatti estintivi, modificativi o impeditivi che avrebbero potuto essere fatti valere nel procedimento di cognizione chiuso con titolo esecutivo.

Evidenziava che le modifiche legislative invocate dalla società erano entrate in vigore nella pendenza del giudizio di primo grado (concluso con la sentenza del 1997), ma la società non aveva mai dedotto alcunchè sul punto, o contestato la propria legittimazione passiva, neppure in grado di appello.

Ha quindi ritenuto che l'accertamento dell'obbligazione in capo all'opponente fosse ormai definitivo ai sensi dell'art. 2909 c.c., non potendo essere rimesse in discussione in sede di opposizione.

Avverso tale sentenza propone ricorso straordinario per cassazione la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., affidato a due motivi.

Resiste il C. con controricorso.


Diritto

 


1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 515 c.p.c., dell'art. 2909 c.c. e della L. n. 608 del 1996, art. 2, commi 13 - 15.

Lamenta che il Tribunale ritenne erroneamente che le due menzionate sentenze del Pretore e del Tribunale di Sulmona, avessero precluso l'applicazione, nella specie, della L. n. 608 del 1996, art. 2, commi 13 - 15, sul presupposto che in sede di opposizione a precetto sarebbe consentito far valere solo diritti successivi alla formazione del titolo giudiziale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c., comma 3.

Deduce che, con il ricorso in opposizione a precetto, la società aveva portato all'attenzione del Tribunale di Roma il fatto che disposizioni legislative sopravvenute in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti della R.F.I. ed, in particolare, il D.L. n. 510 del 1996, art. 2, commi 13, 14 e 15, avevano determinato il trasferimento all'Inail della titolarità dei relativi rapporti a decorrere dal 1.1.1996 e ciò anche per le situazioni verificatesi in epoca antecedente al 31 dicembre 1995, ma non ancora definite all'entrata in vigore della legge.

3. I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Ed invero non v'è dubbio che il disposto del D.L. n. 510 del 1996, art. 2, commi 13, 14 e 15, convertito nella L. n. 608 del 1996, ha realizzato una successione "ex lege", trasferendo all'INAIL (o all'IPSEMA per il personale navigante) la titolarità dei rapporti aventi ad oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA. Non v'è parimenti dubbio che il giudicato formatosi circa la debenza, da parte delle Ferrovie, poi (per quanto qui interessa) R.F.I., di quanto periodicamente dovuto per malattia professionale, può ritenersi insensibile alla disciplina sopravvenuta solo per il periodo coperto da tale giudicato e non per il periodo successivo.

In altri termini, nelle obbligazioni di durata (quale nella specie la rendita per malattia professionale), l'effetto del giudicato non può dispiegare, per le prestazioni successivamente dovute, i suoi effetti nei confronti del soggetto (nella specie R.F.I.) non più tenuto per legge ad erogarle, essendo ad esso succeduto "ex lege" altro soggetto (l'INAIL).

Nella specie trattasi di ratei relativi al periodo luglio 2005-marzo 2006, mentre la sentenza passata in cosa giudicata è del 2001.

Questa Corte ha già ritenuto che il trasferimento all'INAIL o all'IPSEMA della titolarità dei rapporti, (definiti o non ancora definiti in sede amministrativa, aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato - disposto, a decorrere dall'1 gennaio 1996, dal D.L. n. 510 del 1996, art. 2, commi 13, 14 e 15, convertito nella L. n. 608 del 1996), non riguarda solo quelle fattispecie nelle quali entro il 31 dicembre 1995 non soltanto l'evento sia già stato definito in via amministrativa in senso favorevole all'assicurato, ma anche le relative prestazioni siano state interamente corrisposte senza alcun residuo di cassa o di competenza per il periodo successivo (Cass. 19 agosto 2003 n. 12154), e dunque l'obbligazione si sia esaurita. Ne deriva che nelle obbligazioni di durata le prestazioni dovute successivamente al periodo coperto dal giudicato sono a carico dell'INAIL succeduto ex lege all'Ente Ferrovie dello Stato, quindi, e da ultimo, R.F.I. s.p.a., cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, Cass. 22 ottobre 2009 n. 22424.

Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, il quale si atterrà al principio enunciato e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle di legittimità.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2013