Categoria: 1960
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Tipologia: CCNL
Data firma: 23 giugno 1960
Validità: 23.06.1960 - 31.12.1962
Parti: Federfisa-Confindustria e Uilfisar-Uil, Fiom-Cgil, Filca-Cisl e Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie-Cisnal
Settori: Strumenti musicali, Fisarmoniche ecc.

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Donne e minori.
Art. 3. - Documenti e residenza.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Qualifiche.
Art. 7. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 10. - Sospensione di breve durata ed interruzione di lavoro.
Art. 11. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 12. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 13. - Cumulo di mansioni.
Art. 14. - Passaggio di categoria.
Art. 15. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 16. - Riposo settimanale.
Art. 17. - Giorni festivi.
Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 19. - Lavoro a cottimo.
Art. 20. - Lavorazioni nocive.
Art. 21. - Premi di anzianità.
Art. 22. - Guardiani o custodi notturni permanenti.
Art. 23. - Modalità di corresponsione della paga.
Art. 24. - Reclami sulla paga.
Art. 25. - Indennità di zona malarica.
Art. 26. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 27. - Congedo matrimoniale.
Art. 28. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 29. - Trasferte.
Art. 30. - Trasferimenti.
Art. 31. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 32. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 33. - Ferie.
Art. 34. - Gratifica natalizia.
Art. 35. - Mense.
Art. 36. - Disciplina aziendale.
Art. 37. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 38. - Assenze.
Art. 39. - Regolamento interno di azienda.
Art. 40. - Divieti.
Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 42. - Multe e sospensioni.
Art. 43. - Licenziamento per mancanza.
Art. 44. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 47. - Indennità in caso di morte.
Art. 48. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 49. - Commissioni interne.
Art. 50. - Reclami e controversie.
Art. 51. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 52. - Apprendistato.
Art. 53. - Istruzione professionale.
Art. 54. - Lavoro a domicilio.
Art. 55. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 56. - Abrogazione dei precedenti contratti Condizioni di miglior favore
Art. 57. - Decorrenza e durata.
Tabelle paga minima oraria

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonché armonichette a bocca, 23 giugno 1960

Addì, 23 giugno 1960, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tra la Federazione Nazionale tra Fabbricanti ed Esportatori Italiani di Fisarmoniche, Federfisa [...], con l’intervento di una Delegazione industriale [...], con l’assistenza della Confederazione Generale della Industria Italiana [...] e la Unione Italiana Lavoratori Fisarmoniche Uilfisar [...], assistita dall’Unione Italiana del Lavoro [...], la Federazione Impiegati Operai Metallurgici Fiom [...], assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni, ed Affini (Filca) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...]
Addì 28 giugno 1960, tra la Federazione Nazionale tra Fabbricanti ed Esportatori Italiani di Fisarmoniche, Federfisa [...], con l’intervento di una Delegazione industriale [...], con l’assistenza della Confederazione Generale della Industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie (Cisnal) [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende produttrici di: fisarmoniche, loro parti staccate, voci di fisarmoniche ed armoniche, nonché armonichette a bocca, e per gli operai dipendenti.

Art. 2. - Donne e minori.
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 4. - Visita medica.
L operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parie del medico di fiducia dell’azienda. 

Art. 7. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre l’operaio in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna, e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Qualora al sabato venisse praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore così non lavorate potranno quindi essere ripartite negli altri giorni della settimana, ed in questo caso il maggior orario giornaliero, a regime normale, non costituisce recupero di ore non lavorate ai sensi dell’art. 11.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario normale non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, esclusi i guardiani ed i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze di esso, (sempre che l’alloggio sia di pertinenza dell’azienda), per i quali valgono le consuetudini aziendali o le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda.
Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L’inizio e la cessazione del lavoro sono regolati con apposite norme stabilite dall’azienda.
L’orario di lavoro verrà affisso all’entrata dello stabilimento.

Art. 9. - Inizio e cessazione del lavoro.
[...]
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.

Art. 11. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
É consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a cause di forza maggiore nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché ili recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 12. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi peri essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione.
Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dall’operaio alla Direzione od a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[...]

Art. 14. - Passaggio di categoria.
L’operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario.
[...]

Art. 15. - Donne addette a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento quantitativo e qualitativo, sarà loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.
Per quanto riguarda il problema del trattamento salariale delle donne in rapporto a quello degli uomini, le parti si rimettono a quanto verrà stabilito dalle Confederazioni, a conclusione delle trattative in corso, con l’intesa che ove entro il 31 dicembre 1960 le trattative interconfederali non fossero giunte a conclusione, le parti si incontreranno nuovamente per esaminare la questione in sede di settore, entro il 31 gennaio 1961.

Art. 16. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del risposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’art. 8, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per il lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni festivi di cui all’art. 17.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
[...]
Restano ferme le disposizioni di legge per il lavoro notturno delle donne e dei minori.

Art. 19. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Agli operai lavoranti a cottimo saranno comunicati per iscritto - o per affissione nel reparto in cui lavorano - se si tratta di cottimi di squadra o collettivi - all’inizio del lavoro, le lavorazioni da eseguire il relativo compenso unitario (tariffa di cottimo), nonché gli elementi riguardanti il cottimo stesso.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[...]
È proibito all’azienda di servirsi di cottimisti che abbiano alle proprio dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore, e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
[...]
I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti, in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione e la Commissione interna anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della Commissione interna.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
[...]

Art. 20. - Lavorazioni nocive.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende, sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocività, si conviene che agli operai addetti alle sotto indicate lavorazioni, venga corrisposta una percentuale sui minimi di paga base proporzionata alla nocività del lavoro:
addetti ai bagni galvanici 6 %
addetti a lavori di spruzzatura con nitrocellulosa e poliesteri 0 %
addetti a lavori con impiego di acetone e di collanti a base di cellulosa 4 %
Le percentuali di cui sopra verranno corrisposte limitatamente alle ore intere durante le quali i lavoratori sono addetti ai sopra indicati lavori.

Art. 22. - Guardiani o custodi notturni permanenti.
Precisato che per guardiano o custode notturno permanente si intende colui che viene addetto in modo continuativo al servizio di guardiano o di custodia nello stabilimento, viene riconosciuta per tale lavoratore la maggiorazione del tre per cento sulla retribuzione globale del manovale specializzato (guardiano o custode).

Art. 25. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quella riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Il trattamento dì gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 33. - Ferie.
L'operaio ha diritto per ogni anno di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, ad un periodo di ferie, compensato con la retribuzione globale di fatto, pari a:
- giorni 12 lavorativi (ore 96): dal 1° al 5° anno compiuto di anzianità;
- giorni 14 lavorativi (ore 112); oltre il 5° e sino all’11° anno compiuto di anzianità;
- giorni 16 lavorativi (ore 128): oltre l’11° e sino al 15° anno compiuto di anzianità;
- giorni 17 lavorativi (ore 136): oltre il 15° anno compiuto di anzianità.
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie salvo le deroghe previste al secondo comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi dell’anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopraindicata per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 36. - Disciplina aziendale.
L’operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipendente dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro, e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di comprensione.

Art. 39. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, dovrà essere preventivamente esaminato con la Commissione Interna, ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 e sarà portato a conoscenza degli operai mediante affissione permanente nell’albo aziendale.

Art. 40. - Divieti.
[...]
È proibito fumare nell’interno dello stabilimento ed introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[...]

Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione dell’operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze:
а) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all’importo di tre ore di retribuzione, ivi compresa la contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell’art. 43.

Art. 42. - Multe e sospensioni.
La direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente all’operaio che:
a) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all’articolo 38 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza:
d) per disattenzione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare messo del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza della azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[...]

Art. 43. - Licenziamento per mancanza.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità in caso di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 42 (multe e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale, dell’azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 42 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
B) Licenziamento senza, preavviso e senza indennità dì licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o ai materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) inosservanza al divieto di fumare nei reparti ove è espressamente proibito;
g) rissa nei reparti di lavorazione;
h) infrazioni alle norme di cui agli ultimi due comma dell’articolo 40 (divieti).

Art. 49. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne e del delegati di Impresa, si richiama la vigente disciplina interconfederale.

Art. 50. - Reclami e controversie.
Forme restando le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del contratto stesso, qualora non venissero conciliati con la Direzione dell'azienda tramite la Commissione interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni Industriali e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 52. - Apprendistato.
La materia di cui al presente articolo formerà oggetto di separata regolamentazione da definirsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 53. - Istruzione professionale.
Le parti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche dello maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le parti allo scopo di concretizzare le premesse di cui sopra demandano alle competenti Organizzazioni territoriali l'esame e l'eventuale possibilità di regolamentazione di quanto necessario alla pratica attuazione della istruzione professionale.

Art. 54. - Lavoro a domicilio.
Ferme restando le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264 sulla «Tutela del lavoro a domicilio» ed al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959 numero 1289 si conviene quanto segue:
A) Retribuzione. [...]
B) Maggiorazione della retribuzione.
[...]
C) Lavoro notturno e festivo.
[...]
D) Pagamento della retribuzione
. [...]

Art. 55. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, curando l'igiene, l'areazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e cioè nei termini di legge: così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi come: occhiali, maschere, zoccoli, etc., e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che prestano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamata dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 56. - Abrogazione dei precedenti contratti Condizioni di miglior favore
[...]
Per quanto non regolato dal presente contratto, valgono le nonne di legge e gli accordi interconfederali.