Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 23 luglio 1958
Validità: 01.07.1958 - 30.06.1959
Parti: Sindacato Panificatori, Camera del Lavoro, Sindacato Alimentaristi e Sindacato Panettieri, Cisl, Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Bologna

Sommario:

Art. 1. - Limiti di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Qualifiche.
Art. 7. - Composizione delle squadre.
Art. 9. - Delle retribuzioni.
Art. 12. - Ferie.
Art. 19. - Delle funzioni.
Art. 21. - Licenziamento, dimissioni e preavviso.
Art. 26. - Indumenti di lavoro.
Art. 29. - Trattamento della panificazione festiva o domenicale.
Norme aggiuntive
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Dichiarazione a verbale.
Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per i lavoratori panettieri della provincia di Bologna, 23 luglio 1958

Addì 23 luglio 1958 in Bologna, presso la Sede dell’ufficio Regionale del Lavoro [...], si sono riuniti i signori: [...] Sindacato Panificatori, [...] Camera del Lavoro, Sindacato Alimentaristi e Sindacato Panettieri, [...] Cisl [...], Uil
Le parti, premesso che intendono applicare il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione stipulato in Roma il 26 luglio 1956, richiamandosi a quanto è espressamente citato dall’art. 30 del sopra richiamato Contratto, procedono alla stesura del presente contratto integrativo da valersi per la Provincia di Bologna.

Art. 1. - Limiti di applicabilità del contratto.
Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori panettieri dipendenti da panifici privati, commerciali, artigianali, cooperativi o di appartenenza di Enti pubblici.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
L’operaio deve essere adibito al lavoro derivantegli dalla sua qualifica; in casi eccezionali può essere adibito a mansioni diverse sempre inerenti alla panificazione e retribuito con il salario per le mansioni effettivamente prestate.
È proibito nei panifici l’impiego di mano d’opera femminile ad eccezione di quella familiare; è altresì proibito l’impiego di mano d’opera maschile di età inferiore ai 16 anni.
All’atto dell’assunzione l’operaio è tenuto a consegnare i seguenti documenti:
[...]
c) tessera sanitaria
[...]
È in facoltà del datore di lavoro di sottoporre l’operaio alla visita preventiva.

Art. 4. - Apprendistato.
Le parti si richiamano alle norme di legge in materia ed al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1668 in data 30 dicembre 1956.
[...]
Nella eventualità che gli apprendisti non possano avere il lavoro completo presso una squadra, rimarranno a disposizione del datore di lavoro per ulteriore impiego fino al compimento delle sette ore.

Art. 7. - Composizione delle squadre.
Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero di lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane. Comunque, in ogni panificio, qualunque sia l’entità della produzione, deve esistere l’operaio specializzato; qualora la produzione non sia tale da consentire l’assunzione di un nitro operaio specializzato (impastatore) l’infornatore e per tale intendersi anche il datore di lavoro, quando provveda in via normale e continuativa a detto lavoro, può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
La squadra di lavorazione deve considerarsi un tutto organico, por cui ogni suo componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e poiché le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro c coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti gli operai della squadra, questi hanno l’obbligo di spiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.

Art. 9. - Delle retribuzioni.
Salva la situazione esistente in rapporto a quanto concordato per la classifica dei forni, di cui all’art. 6, nei panifici la retribuzione dovrà essere corrisposta con il sistema a quintalato. Rimangono salvi i diversi criteri attualmente in atto nei Comuni della Provincia.
Le relative tariffe saranno fissate per ogni quintale di farina panificata in base alle diverse pezzature di pane. [...]
I minimi ed i massimi giornalieri di produzione vengono stabiliti nei, seguenti quantitativi di farina per ogni operaio::
Per pane comune da gr. 300/500 .minimo 80 massimo 140
Per pane comune da gr. 150/299 minimo 60 massimo 110
Per pane comune fino a gr. 149 minimo 50 massimo 90
Per pane condito minimo 50 massimo 90
Il datore di lavoro ed i suoi familiari che attendono direttamente alla produzione del pane saranno considerati agli effetti della suddivisione del guadagno del cottimo come tutti gli altri lavoranti, sempreché la loro partecipazione al lavoro sia effettivamente costante e continuativa per tutta la durata del lavoro stesso e sempreché i familiari siano stati abilitati dalla Commissione paritetica di qualifica.
Nei panifici dove lavorano uno, due operai, il datore di lavoro ed i suoi familiari che attendono al lavoro, partecipano alla suddivisione del guadagno in proporzione all’effettivo lavoro eseguito sempreché il lavoro sia almeno di quattro ore e lo inizino insieme alla squadra.
Allo scopo di risolvere più che possibile il fenomeno della disoccupazione, aderendo alla proposta del Ministero del Lavoro, si conviene che nei panifici dove lavorano almeno tre operai, il datore di lavoro che partecipa alla lavorazione in squadra usufruirà del riposo settimanale.

Art. 12. - Ferie.
A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà corrisposto ogni anno un periodo di riposo retribuito nella misura di quindici giornate lavorative [...]
Le ferie sono irrinunciabili ed ogni atto contrario è nullo.
[...]

Art. 19. - Delle funzioni.
Gli operai, pur restando ciascuno adibito alle specifiche mansioni cui sono stati assunti hanno l’obbligo di coadiuvarsi reciprocamente per il buon andamento della produzione.
L’operaio panettiere deve essere adibito esclusivamente alla lavorazione del pane e non potrà essere quindi impiegato ai lavori di facchinaggio ed altri lavori esterni.
Esso è tenuto al trasporto della farina e del combustibile al locale di lavorazione, purché i magazzini siano in locali attigui ed allo stesso piano.

Art. 26. - Indumenti di lavoro.
Ai lavoratori che prestano l’attività nei panifici saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:
- 2 paia di calzoni (uno lungo e uno corto;
- due canottiere di lana;
- un grembiule.
Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti ai lavoratori fissi e turnisti verranno stabilite da una apposita Commissione tecnica formata dai sei elementi (tre designati dai datori di lavoro e tre dai lavoratori).

Art. 29. - Trattamento della panificazione festiva o domenicale.
Il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate di doppia panificazione è il seguente:
[...]
3) La doppia panificazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, altra giornata di lavoro e, pertanto, nella settimana in cui questa verrà a cadere si dovrà procedere ugualmente al rispetto del riposo settimanale ed alla conseguente sostituzione dell’operaio fisso con il turnista che normalmente lo sostituisce. (Si precisa che così operando si intende fare riposare l’operaio nella settimana due giornate intere).
[...]

Norme aggiuntive
Art. 1.

Nel caso di assenza di un lavoratore dovrà essere fatto ricorso all’inizio della lavorazione alla mano d’opera di riserva presso l’Ufficio di Collocamento ed il ritardatario potrà essere rimandato senza alcun compenso.