Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 24 aprile 1957
Validità: 01.03.1957 - 28.02.1958
Parti: Associazione Commercianti Gruppo Panificatori della provincia di Modena e Lega Lavoranti Panettieri-Cisl, Lega Lavoranti Panettieri-Uil, Lega Panettieri-Cgil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Modena

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Retribuzioni.
Art. 3. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 4. - Indumenti di lavoro.
Art. 5.
Art. 6.
Dichiarazione a verbale.

Contratto collettivo integrativo per i lavoratori panettieri della provincia di Modena, 24 aprile 1957

Il giorno 24 del mese di aprile dell’anno 1957, tra l’Associazione Commercianti Gruppo Panificatori della provincia di Modena, [...] assistiti da [...] Associazione Provinciale dei Commercianti e la Lega Lavoranti Panettieri aderente alla Cisl [...] e la Lega Lavoranti Panettieri aderente alla Uil [...] e la Lega Panettieri aderente alla Cgil [...], è stato stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale del 26 luglio 1956 ai termini dell’art. 30 del Contratto stesso, e da valere per la provincia di Modena, escluso il comune di Carpi. Esso entrerà in vigore il 1° marzo 1957.

Art. 1. - Apprendistato.
Il numero degli apprendisti ammessi nella squadra viene fissato in numero di 1 ogni 5 dipendenti.

Art. 2. - Retribuzioni.
Ai termini dell’art. 9 del Contratto Nazionale la retribuzione sarà corrisposta con il sistema a quinta lato, il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente ad ogni operaio è fissato in kg. 100.
[...]

Art. 4. - Indumenti di lavoro.
Ai lavoratori i quali prestano la loro attività nei forni, saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:
2 paia di calzoni, uno lungo ed uno corto;
2 canottiere di lana;
1 grembiule.
Gli stessi saranno consegnati in uso ai lavoratori all’atto dell’entrata in vigore del presente Contratto e sostituiti dopo un anno dalla data della sua consegna al lavoratore fisso nel forno.
Ai lavoratori turnisti in considerazione dell’impossibilità pratica dell’assegnazione degli indumenti di cui sopra, si stabilisce di concordare la corresponsione della somma di L. 20 (venti) giornaliere.

Dichiarazione a verbale.
1) L’Associazione dei Panificatori e quelle dei Lavoratori panettieri ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, invitano i datori di lavoro, che partecipano alla lavorazione della squadra, ad usufruire, nei limiti del possibile, del riposo settimanale anche nelle aziende dove lavorano meno di tre operai.
2) In deroga a quanto previsto dall’art. 2 del presente Contratto Integrativo Provinciale, ed in considerazione della particolare gravità del problema della disoccupazione, le parti convengono in via provvisoria e sino alla disdetta da parte di una delle Organizzazioni firmatarie, che il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente sia fissato nella misura di kg. 70.
[...]