Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2008, n. 4182
Istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 7 e al Dpcm 21 dicembre 2007.
B.U.R. 27 gennaio 2009, n. 9

La Giunta regionale
(omissis)
delibera

1. di istituire, ai sensi del Dpcm 21 dicembre 2007 e dell’art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Comitato Regionale di Coordinamento, al fine di realizzare l’indirizzo e la programmazione coordinata ed uniforme delle attività di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello europeo e nazionale, nonché dalle Regioni e Province Autonome, al fine di individuare i settori e le priorità d’intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. di stabilire che le funzioni e i compiti del predetto Comitato sono quelli delineati nei punti di cui alle lettere da a. ad h. come in narrativa esposti;
3. di individuare la composizione dei Comitato come segue:
▪ il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore alle Politiche Sanitarie, su delega del Presidente medesimo, in qualità di Presidente del Comitato;
▪ un Rappresentante per ciascuno degli Assessorati Regionali competenti per le aree: Politiche Sanitarie, Formazione Professionale, Politiche del Lavoro, Attività Produttive (industria, commercio, artigianato), Politiche dell’Agricoltura e Lavori Pubblici;
▪ sette Responsabili di Servizio SPISAL delle Aziende Ulss, uno per ciascuna Provincia;
▪ il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto (Arpav);
▪ il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
▪ un Rappresentante delle Direzioni delle sedi periferiche dell’Ispesl;
▪ il Direttore Regionale dell’Inail;
▪ il Direttore Regionale Inps;
▪ il capo dell’Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco;
▪ un Rappresentante dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani- Sezione Veneto);
▪ un Rappresentante dell’Upi (Unione Province Italiane - Sezione Veneto);
▪ un responsabile dell’istituto di previdenza del settore marittimo (Ipsema);
▪ un Responsabile dell’Ufficio di sanità marittima ed aerea dei Ministero della Sanità;
▪ un responsabile delle autorità marittime portuali;
▪ un responsabile delle autorità aeroportuali;
▪ quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
▪ un rappresentante dell’Anmil (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro).
4. di attribuire le funzioni di segreteria e supporto organizzativo del Comitato alla Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale;
5. di stabilire la sede del Comitato Regionale di Coordinamento presso la Segreteria Regionale Sanità e Sociale;
6. di demandare ad un successivo regolamento del Comitato stesso la definizione della propria organizzazione interna e delle modalità di funzionamento;
7. di istituire, presso la Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, per quanto in premessa, l’Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento, con funzioni di pianificazione del coordinamento delle attività degli organi competenti a svolgere funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 2, commi 1, 2 e 3 del Dpcm 21 dicembre 2007;
8. di individuare la composizione dell’Ufficio Operativo come segue:
▪ il Dirigente regionale della Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale con funzioni di presidente;
▪ sette Responsabili di Servizio Spisal delle Aziende Ulss già componenti del Comitato Regionale di Coordinamento;
▪ il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
▪ un Rappresentante delle Direzioni delle sedi periferiche dell’Ispesl;
▪ il Direttore Regionale dell’Inail;
▪ il capo dell’Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco.
9. di assicurare il raccordo tra il Comitato Regionale di Coordinamento, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 7 e al Dpcm 21 dicembre 2007 e la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di cui alla Lr 16 dicembre 1998, n. 31, tramite l’Ufficio Operativo;
10. di istituire gli Organismi Provinciali di Coordinamento, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Dpcm 21 dicembre 2007, con il compito di dare attuazione ai piani operativi definiti dall’Ufficio operativo del Comitato Regionale di Coordinamento, nei termini in narrativa delineati;
11. di individuare la composizione di ciascun Organismo Provinciale di Coordinamento come segue:
▪ i Responsabili degli Spisal delle Aziende Ulss della Provincia;
▪ il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;
▪ il Responsabile della sede periferica dell’Inail;
▪ il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
▪ il Responsabile del Dipartimento provinciale dell’Ispesl nella Province in cui esiste;
▪ il Responsabile del Dipartimento provinciale dell’Inps
Nella Province in cui esiste.
12. di assegnare la titolarità del coordinamento dell’attività di ciascun Organismo provinciale al Direttore generale dell’Azienda Ulss - designata a svolgere tali compiti di coordinamento con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i Direttori Generali delle Aziende Ulss di ciascuna Provincia - che la esercita per il tramite del Responsabile del Servizio Spisal della medesima Azienda Ulss;
13. di stabilire che le funzioni di segreteria dell’Organismo provinciale sono assicurate dall’Azienda Ulss titolare delle funzioni di coordinamento;
14. di determinare che ciascun Organismo provinciale di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi, con facoltà di operare in accordo con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilirsi nell’ambito di ciascuno degli Organismi provinciali;
15. di riservare ad un successivo decreto del Presidente della Giunta regionale la nomina dei membri del Comitato Regionale di Coordinamento, dell’Ufficio operativo e degli Organismi provinciali di coordinamento, designati dalle relative Amministrazioni, che provvederanno ad indicare i componenti effettivi e quelli supplenti delegati a rappresentarle e ad assumere le decisioni operative per conto delle stesse;
16. di stabilire che nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti del Comitato Regionale di Coordinamento e delle sue articolazioni territoriali che svolgono l’attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni;
17. di determinare che, per l’espletamento dei propri compiti, il Comitato Regionale di Coordinamento può richiedere l’acquisizione di dati ed informazioni a soggetti pubblici e privati ed altresì promuovere indagini conoscitive.