Categoria: 1954
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Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 26 aprile 1954
Validità: 04.05.1954 - 03.05.1955
Parti: Sindacato Provinciale Barbieri e Parrucchieri-Associazione Provinciale Artigiani e Sindacato Provinciale Lavoratori Barbieri e Parrucchieri-Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale-Cisl
Settori: Servizi, Artigianato, Barbieri, Foggia

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Giorni festivi.
Art. 3. - Festività nazionali.
Art. 4. - Minimi di paga settimanale.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Servizio extra.
Art. 7. - Lavoro straordinario.
Art. 8. - Arnesi di lavoro.
Art. 9. - Mancie.
Art. 10. - Gratifica natalizia.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Condizioni di miglior favore.
Art. 13. - Durata e decorrenza.

Contratto collettivo integrativo per i lavoratori barbieri della provincia di Foggia, 26 aprile 1954

L’anno 1954, addì 26 aprile, presso l’Associazione Provinciale degli Artigiani si sono riuniti: [...] Presidente del Sindacato Provinciale Barbieri e Parrucchieri - assistito dal Segretario Provinciale dell’Associazione Provinciale Artigiani [...] e dal [...] componente il Comitato Direttivo della categoria, [...] Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Barbieri e Parrucchieri, aderente alla Camera Confederale del Lavoro, assistito dal [...] rappresentante la Camera Confederale del Lavoro di Foggia e Provincia, e dai seguenti lavoratori signori: [...] e dal [...] rappresentante dell’Unione Sindacale Provinciale della Cisl.
Dopo ampia e cordiale discussione è stato stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale di Categoria del 12 dicembre 1947.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Con riferimento al punto b) dell’art. 9 del Contratto Nazionale di Lavoro, l’orario normale di lavoro settimanale è di 56 ore e così ripartite:
Orario invernale: dal 16 settembre al 15 aprile:
Apertura: ore 8 - ore 15;
Chiusura: ore 13 - ore 20.
Il suddetto orario sarà osservato nei giorni feriali ad eccezione del lunedì.
Orario domenicale e festivo:
Dalle ore 8 alle ore 14.
Orario estivo:
Apertura: ore 8 - ore 16,30;
Chiusura: ore 13,30 - ore 21. 
Il suddetto orario sarà osservato nei giorni feriali ad eccezione del lunedì.
Orario domenicale e festivo:
Dalle ore 7.30 alle ore 33,30.
Si chiarisce che sia nell'orario invernale che estivo la giornata di lunedì s’intenderà chiusura totale per il riposo settimanale.

Art. 5. - Apprendistato.
Per quanto riflette l'apprendistato, le parti si rimettono integralmente all’art. 30 del già citato Contratto Nazionale di Lavoro e di comune accordo determineranno le paghe in riferimento all’art. 4 del presente accordo.

Art. 6. - Servizio extra.
Per i servizi extra i lavoranti hanno diritto ad una percentuale pari al 15%. Per i servizi extra s’intende: olio, crema, massaggio, shampo, e frizioni con panni caldi.
Si chiarisce che le spese dei prodotti relativi sono a carico dei datori di lavoro.

Art. 8. - Arnesi di lavoro.
Si stabilisce che gli arnesi di lavoro (rasoio, forbici, pettine e camice) vanno a totale carico dei lavoranti.

Art. 11. - Ferie.
Le parti si rimettono all’art. 17 del Contratto Nazionale di Lavoro.