Interpello n. 10 del 24 ottobre 2013

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

Oggetto

Formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, d.m. 10/03/1998.

Soggetto interpellante

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Quesito

Se gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, siano:
1. adeguatamente titolati, agli effetti del d.m. 10/03/1998, quali soggetti formatori per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;
2. siano abilitati al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel d.lgs. n. 81/2008.

Risposta

Il d.m. 10/03/1998 non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio. Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze", debbano conseguire "l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609".
Infine la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 37, c. 9; d.m. 10/03/1998; legge n. 818/1984; legge n. 609/1996.