Categoria: 1960
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 maggio 1960
Validità: 01.02.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Industriale e Cgil-Camera Confederale del Lavoro, Filie-Camera del Lavoro, Cisl-Unione Sindacale Provinciale, Uil-Camera Sindacale Provinciale Lecce
Settori: Edilizia, Cantonieri, manutenzione stradale, Lecce


Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 4. - Riposo settimanale.
Art. 5. - Festività.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Congedo matrimoniale.
Art. 8. - Gratifica natalizia.
Art. 9. - Disposizioni disciplinari.
Art. 10. - Indumenti di lavoro.
Art. 11. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 12. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 13. - Indennità di licenziamento.
Art. 14. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 15. - Indennità in caso di morte.
Art. 16. - Reclami.
Art. 17. - Controversie.
Art. 18. - Lavori fuori zona.
Art. 19. - Trattamento economico per ferie, gratifica e festività.
Art. 20.
Art. 22. - Validità e durata.

Contratto collettivo per i cantonieri dipendenti dalle aziende appaltatrici della manutenzione ordinaria della rete stradale della provincia di Lecce, 1 maggio 1960

L’anno 1960, il giorno quattro del mese di maggio, nella sede della Associazione Industriale della provincia di Lecce, tra l’Associazione Industriale della Provincia di Lecce [...] e la Cgil - Camera Confederale del Lavoro [...], e per la Filie il [...] segretario provinciale, assistiti dal[...]l’ufficio Contratti della Camera del Lavoro, la Cisl - Unione Sindacale Provinciale di Lecce [...], la Uil - Camera Sindacale Provinciale di Lecce [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i cantonieri addetti alla manutenzione ordinaria della rete stradale in appalto.

Art. 1. - Assunzione.
[...]
All’atto dell'assunzione le aziende possono a mezzo del proprio medico di fiducia ed a proprie spese sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L'orario normale di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali distribuite come segue: ore 7 dai lunedì al venerdì - ore 5 il sabato.

Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Qualora particolari esigenze lo richiedessero il dipendente cantoniere è tenuto a prestare nei limiti consentiti dalla legge l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito sia di giorno che di notte. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle 22 alle 6 del mattino.
[...]

Art. 4. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salve le eccezioni di legge. Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro il giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo.

Art. 6. - Ferie.
Gli operai che abbiano presso l’impresa un anno di anzianità continuativa hanno diritto annualmente al godimento di 14 giornate pari a 112 ore. In caso di prestazione d’opera nei predetti giorni, questi saranno retribuiti. [...]

Art. 9. - Disposizioni disciplinari.
Data la natura del lavoro, il cantoniere impegna la sua responsabilità per l’espletamento delle mansioni affidategli ed accetta che le eventuali sue inadempienze siano soggette alle sanzioni disciplinari previste dall’art. 48 del CCNL 24 luglio 1959 dell’Ance.

Art. 10. - Indumenti di lavoro.
L’azienda è tenuta a provvedere il cantoniere di un giubbone di tela e di un berretto all’anno. [...]

Art. 17. - Controversie.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improponibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni degli Industriali e degli Operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

Art. 22. - Validità e durata.
Il presente contratto è valido per tutto il territorio della provincia di Lecce a decorrere dal 1° febbraio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del CCNL 24 luglio 1959 dell’Ance del quale ne segue le sorti.