Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 12 luglio 1960
Validità: Campagna 1960
Parti: Camera Sindacale Provinciale-Uil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Confederale del Lavoro e Associazione Provinciale degli Industriali Reggio Calabria
Settori: Agroindustriale, Trebbiatura, Reggio Calabria

Sommario:

Art. 1. - Trattamento economico.
Art. 2. - Somministrazione vitto.
Art. 3. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 4. - Interruzione di lavoro.
Art. 5. - Ferie, gratifica e festività.
Art. 6. - Zone malariche.
Art. 7. - Condizioni di miglior favore.
Art. 8. - Validità e durata.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la trebbiatura nella provincia di Reggio Calabria, 12 luglio 1960

Reggio Calabria, 12 luglio 1960, tra la Camera Sindacale Provinciale della Uil di Reggio Calabria [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Reggio Calabria della Cisl [...], la Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria [...] e l’Associazione Provinciale degli Industriali di Reggio Calabria [...], si è stabilito il presente contratto salariale da valere per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria per i lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti la trebbiatura per la campagna granaria 1960.

Art. 1. - Trattamento economico.
Con riferimento alle disposizioni di legge che regolano l’orario di lavoro e precisamente alle disposizioni che si riferiscono alle attività stagionali, (tabella allegata al regio decreto-legge 1923, n. 632) il trattamento economico per i lavoratori addetti alla trebbiatura di cui appresso, è riferito ad una prestazione di 10 ore e tale trattamento si intende comprensivo di tutte le indennità che per legge e per contratto fanno carico al datore di lavoro, ad eccezione dei soli assegni familiari che le aziende sono tenute a corrispondere nei modi e nei termini di legge [...]

Art. 2. - Somministrazione vitto.
Al vitto provvederà, secondo le consuetudini locali, l’agricoltore Nella eventualità che questo ultimo non dovesse provvedere l’industriale trebbiatore ha l’obbligo di sostituirsi all’agricoltore stesso o ad indennizzare il lavoratore nella misura che sarà concordata tra le parti.
Nel caso di mancato accordo tra esse parti tale misura sarà stabilita dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

Art. 5. - Ferie, gratifica e festività.
Data la caratteristica particolare dell’attività della trebbiatura, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori interessati, per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali, viene fissata nella percentuale del 10 % sulla retribuzione globale di fatto.
[...]

Art. 6. - Zone malariche.
Nelle zone malariche il lavoro non può essere iniziato prima del sorgere del sole e dovrà essere sospeso una ora prima del tramonto. Ai lavoratori dovrà essere somministrato gratuitamente a cura del datore di lavoro il chinino ed avranno diritto alle indennità previste dai contratti collettivi.