Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3

Prot. uscita: 26363/DIV3/C
Roma, 25 ottobre 2013

Alle Direzioni Generali Territoriali

LORO SEDI

 

Al C.S.R.P.A.D.

ROMA

 

Ai Centri Prova Autoveicoli

LORO SEDI

 

Agli Uffici Motorizzazione Civile

LORO SEDI

 

All'ANIMA - Via Scarsellini, 13 - 20161 MILANO

All'ASCOMAC - Via Isonzo, 34 - 00198 ROMA

Alla FEDER UNACOMA - Viale Aldo Moro, 64 - torre 1 - 40127 BOLOGNA

All'UNIMA - Via Nomentana, 303 - 00162 ROMA

Alla CONFAI - Via Cadorna, 29 - 00187 ROMA

All'UNACEA - Via Brenta, 13 - 00198 ROMA


OGGETTO: Circolazione dei carrelli. Procedure di immatricolazione.

PREMESSA

Come è noto l'art. 58 del Codice della Strada, comma 2, lett. c), prevede - fra le macchine operatrici - carrelli quali "veicoli destinati alla movimentazione di cose".

In quanto rientranti fra le macchine operatrici, i carrelli sono soggetti alle medesime norme applicate a tutte le macchine operatrici, di cui agli articoli del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione, con le conseguenti procedure dell' omologazione del tipo ovvero del collaudo in unico esemplare e della targatura per la circolazione su strada.

Per tale specifica categoria, era stato a suo tempo emanato il D.M. 28 dicembre 1989 "Modalità e cautele per la circolazione saltuaria dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori" che consentiva, in luogo degli accertamenti tecnici del previgente Codice e della targatura, la possibilità di rilascio di un permesso di circolazione annuale rinnovabile, da parte degli allora Uffici Provinciali della Motorizzazione civile, per brevi e saltuari spostamenti su strada dei carrelli in questione.

La norma prevedeva che il primo rilascio del documento avvenisse previa presentazione di una scheda tecnica del costruttore, attestante alcune caratteristiche dei veicoli, nonché del permesso dell'Ente proprietario della Strada.

La validità del decreto anzidetto, dopo l'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada del 1992, è stata confermata dalla Circ. n. 867/4861 del 26 aprile 1999 e pertanto, poiché non sono state emanate norme tecniche che sostituissero quelle del D.M. sopra citato, gli UMC hanno continuato in questi anni a rinnovare i permessi già rilasciati e a rilasciare nuove autorizzazioni se del caso.

Con Circ. 10 giugno 2013, n. 14906 la Direzione Generale per la Motorizzazione - nell'ambito di una rivisitazione della normativa - ha ora esplicitato che sono venuti meno i presupposti in base ai quali è stato emanato a suo tempo il D.M. 28 dicembre 1989 e che, pertanto, tutti i carrelli, per circolare su strada, sono soggetti all'immatricolazione e targatura.

Poiché presupposto necessario per l'immatricolazione e la targatura è la verifica dell'idoneità alla circolazione dei veicoli in questione, si rende necessario emanare norme applicative al fine di consentire ai Centri Prova Autoveicoli di procedere negli accertamenti di loro competenza.

MODALITA' OPERATIVE

La presente circolare si applica esclusivamente ai carrelli, siano essi elevatori, trasportatori o trattori, già dotati di un documento di autorizzazione nazionale alla circolazione, ancorché scaduto, purché la scadenza NON sia antecedente al 31 dicembre 2007, emesso da un UMC (ex Ufficio Provinciale MCTC) sulla base del D.M. 28 dicembre 1989 citato in premessa. Per i documenti di autorizzazione, non più rinnovati e con scadenza entro il 31 dicembre 2007, deve ritenersi che non vi sia più l'interesse alla circolazione stradale e pertanto i relativi veicoli non più utilizzati a tale scopo.

I carrelli privi di tale documento (ovvero scaduto e non più rinnovato come sopra detto) devono considerarsi come "immessi in circolazione" per la prima volta e, anche se usati, soggetti integralmente alle procedure ed alle norme del vigente Codice della Strada, che prevede la verifica di idoneità alla circolazione da parte di un CP A su richiesta del costruttore.

Per i carrelli muniti invece dell'autorizzazione di cui al D.M. 28 dicembre 1989, la procedura per la regolarizzazione prevede la presentazione di istanza di collaudo al Centro Prova Autoveicoli (competente in base alla sede del proprietario) in unico esemplare (tariffa 4) avanzata dal proprietario del carrello, con allegata la seguente documentazione:

1) autorizzazione alla circolazione di cui al D.M. 28 dicembre 1989 con l'eventuale scheda tecnica a suo tempo rilasciata dal costruttore;

2) scheda informativa rilasciata dal costruttore, come previsto dal D.M. 2 maggio 2001, n. 277 e successive modificazioni, comprensiva delle eventuali prescrizioni per la circolazione su strada ovvero relazione tecnico-descrittiva sottoscritta da professionista abilitato contenente sia le caratteristiche tecniche del veicolo sia i lavori, le prescrizioni e gli adattamenti necessari per la circolazione su strada;

3) fotocopia della dichiarazione CE (sicurezza macchine);

4) disegni (o fotografie) quotati del veicolo.

Verificata la regolarità della suddetta documentazione, il CP A provvede all'esecuzione delle verifiche e prove previste per le macchine operatrici. Al riguardo, considerato che trattasi di veicoli già circolanti, per i quali si adotta tale procedura di immatricolazione, si forniscono le seguenti indicazioni per il collaudo del carrello in relazione a quanto di seguito specificato:

- motore termico: trattandosi di motori già immessi sul mercato, non è necessario alcun accertamento né per quanto concerne le emissioni né per quanto concerne la potenza, alla stregua di quanto applicato per la trasformazione di veicoli di categoria N in MO;

- motore elettrico: il motore elettrico deve essere provvisto delle targhette previste dalla normativa sulle apparecchiature elettriche; sarà acquisita la dichiarazione del costruttore del veicolo di rispondenza della macchina elettrica alle norme CEI o EN/ISO vigenti all'atto della costruzione della macchina;

- i veicoli devono rispondere integralmente alle norme sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, installazione della targa, installazione dei retrovisori e dei vetri, avvisatore acustico, rumore (valori di rumorosità), sterzo;

- nessun accertamento particolare verrà condotto per quanto riguarda il serbatoio del combustibile, salve l'eventuale verifica che la collocazione non risulti in posizione pericolosa;

- per la compatibilità elettromagnetica verrà richiesta la dichiarazione del costruttore rilasciata ai sensi della Dir. 89/336/CE e seguenti, qualora la macchina risulti costruita dopo il 1° gennaio 1997, come previsto da D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615 di recepimento della norma; qualora il documento non sia disponibile (per cessata attività del costruttore), valuterà il CPA, sulla base degli eventuali altri dati disponibili (targature CE, manuali di uso e manutenzione, ecc.) la avvenuta certificazione di rispondenza alla norma, emessa da costruttore all'atto della immissione sul mercato;

- per quanto riguarda il dispositivo di rimorchio, si potrà provvedere con l'acquisizione di una relazione di calcolo riferita ai punti individuati per l'eventuale aggancio di una fune o catena per il traino del carrello in avaria (procedure e accertamenti non necessari se il carrello è munito di trasmissione idrostatica che "blocca" il veicolo in caso di avaria);

- per quanto concerne la rispondenza alle prescrizioni "protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, manuale di istruzioni (Dir. 2009/144/CE - Dir. 2010/52/UE), si ritiene che sia necessaria la rispondenza alle norme ivi indicate, soprassedendo per quanto riguarda la presenza del manuale di istruzioni; sarà prescritta la protezione, con barra segnalata a strisce bianche e rosse retroriflettenti, delle forche se il carrello è di tale tipo;

- per la normativa sui "comandi", si richiederà l'applicazione integrale per quanto riguarda il capitolo "prescrizioni particolari" che detta vincoli particolari in merito all'avviamento del motore. In sostanza non deve essere possibile avviare il veicolo con la marcia inserita. Se necessario, si dovrà procedere a una modifica che impedisca la messa in moto se la leva di azionamento delle marce non è in posizione neutra o di folle;

- per la rispondenza alle norme sul campo di visibilità, i carrelli elevatori a forche, pur in presenza dell'apparecchiature di sollevamento e considerato che di norma la circolazione viene autorizzata solo "a vuoto", non presentano particolari problemi di visibilità tenuto conto della possibilità (prevista dal D.M. 14 giugno 1985) di distanziamento fino a 405 mm dei punti oculari In ogni caso, per il campo di visibilità non sono possibili deroghe e si dovranno pertanto condurre gli accertamenti dell'Allegato tecnico al D.M. 14 giugno 1985;

- dovrà essere rilevata la velocità massima sulla base della quale verrà condotto un accertamento dell'efficienza frenante (con ruota Peisler o decelerometro), con applicazione della norma previste per le macchine agricole (giusto quanto disposto dall'art. 301, comma 4 del regolamento), limitando la prova alla sola efficienza a freni freddi e alla tenuta del freno di stazionamento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)