Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 dicembre 1955
Validità: dal 01.10.1955*
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Camera Confederale, Unione Sindacale-Federazione Provinciale Salariati e Braccianti-Cisl, Uil-Terra Provinciale-Camera Sindacale Provinciale e Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Cisnal-Terra Roma
Settori: Agroindustriale, Obbligati agricoli, Roma

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Durata del patto.
Art. 3. - Contratto individuale.
Art. 4. - Durata del contratto individuale.
Art. 5. - Definizione dell’obbligato agricolo.
Art. 6. - Classificazione dei lavoratori obbligati.
Art. 7. - Assunzione.
Art. 8. - Assunzione e tutela del lavoro delle donne e ragazzi.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Familiari.
Art. 15. - Classificazione e retribuzione per età e sesso.
Art. 16. - Prestazioni in natura.
Art. 17. - Indennità per mancate prestazioni.
Art. 18. - Ferie annuali.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Indennità di anzianità.
Art. 21. - Permessi straordinari.
Art. 22. - Licenziamento dell’obbligato.
Art. 23. - Cottimo.
Art. 24. - Intemperie e sinistri.
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26. - Notifica dei provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Controversie individuali e collettive.
Art. 28. - Previdenza ed assistenza.
Art. 29. - Mantenimento del lavoro e delle prestazioni.
Art. 30. - Tutela della maternità.
Art. 31. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 32. - Trapasso di azienda.
Art. 33. - Compartecipazione.
Art. 34. - Condizioni di miglior favore.
Art. 35. - Attrezzi di lavoro.
Art. 36. - Efficacia del patto.
Art. 37. - Salari e scala mobile.
Tabelle salariali (art. 37 del contratto)

Contratto collettivo per gli obbligati agricoli della provincia di Roma, 1 dicembre 1955

L’anno 1955, il giorno 1° del mese di dicembre in Roma presso l’Unione Provinciale Agricoltori di Roma in via del Teatro Marcello, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Roma [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli [...], presente il [...] Segretario Responsabile della Camera Confederale di Roma e provincia, l’Unione Sindacale di Roma [...], rappresentata dal suo Segretario [...] e dal[...]la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Cisl, l’Uil-Terra Provinciale [...], presente [...] Segretario della Camera Sindacale Provinciale.
L’anno 1955, il giorno 1° del mese di dicembre in Roma presso l’Unione Provinciale Agricoltori di Roma in via del Teatro Marcello, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Roma [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli della Cisnal-Terra di Roma [...], assistito dal[...]la Unione Provinciale del Lavoro della Cisnal di Roma [...]
si è stipulato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro per gli Obbligati agricoli della provincia di Roma.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente patto provinciale fissa le norme che regolano il rapporto di lavoro tra i datori di lavoro e gli obbligati agricoli della provincia di Roma.

Art. 2. - Durata del patto.
Il presente Patto, che entra in vigore a partire dal 1° ottobre 1955 è a tempo indeterminato e potrà essere disdettato, almeno con preavviso di sei mesi, da una delle parti contraenti, a mezzo di cartolina raccomandata R.R.
[...]

Art. 3. - Contratto individuale.
All’atto dell’assunzione tra il datore di lavoro e il lavoratore, che avviene normalmente all’inizio dell’anno agrario, viene redatto e firmato in duplice copia il contratto individuale, da valere a tutti gli effetti.
Le norme in esso contenute, che siano peggiorate per i lavoratori sono nulle. Qualora l’atto di assunzione non venga redatto, valgono le norme del presente contratto.

Art. 5. - Definizione dell’obbligato agricolo.
Per obbligato deve intendersi quel lavoratore agricolo che, assunto al principio dell’anno agrario, ha garantito dal datore di lavoro un minimo di 200 giornate lavorative, da farsi, anche saltuariamente, durante l’annata agraria a richiesta del proprietario o da chi per esso e con contratto scritto tra le parti.

Art. 6. - Classificazione dei lavoratori obbligati.
Gli obbligati di cui al presente contratto si dividono in tre categorie:
1) Obbligati che risiedono fuori azienda;
2) Obbligati che risiedono in azienda con uso gratuito della casa di abitazione;
3) Obbligati che risiedono in azienda con l’uso della casa di abitazione e delle altre prestazioni previste dal presente contratto.

Art. 8. - Assunzione e tutela del lavoro delle donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e ragazzi, valgono le norme di leggi vigenti in materia.

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere, salvo durante i periodi di lavori più intensi e cioè: nei mesi di maggio, giugno e luglio, in cui potrà essere maggiorato di un’ora. Tale ora verrà pagata come lavoro straordinario. Restano ferme le condizioni di miglior favore vigenti in Provincia.

Art. 11. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno: quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche o negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato o dalle leggi vigenti.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere, perciò, carattere sistematico.
[...]

Art. 14. - Familiari.
I familiari dell’obbligato dovranno prestare la loro opera presso l’azienda, a richiesta del proprietario dietro pagamento delle giornate lavorative, così come stabilito per gli avventizi, a meno che con tali familiari il datore di lavoro non abbia stipulato un contratto di obbligati.

Art. 16. - Prestazioni in natura.
[...]
Agli obbligati addetti alle operazioni di falciatura foraggio, alla mietitura ed alla trebbiatura dei cereali, dovrà essere somministrato gratuitamente, oltre al salario un litro di vino pro-capite.
Qualora il lavoratore obbligato rinunci a tale prestazione in natura, o il proprietario si trovasse nella impossibilità di somministrarla, a tutti gli effetti, al litro di vino sarà attribuito un valore convenzionale di L. 100. [...] L’obbligato avrà diritto per sé e la famiglia ad una casa di abitazione che dovrà rispondere ai bisogni igienici e morali della stessa. Gli ambienti debbono essere salubri, imbiancati ad ogni cambio di famiglia ed in caso di lunga permanenza della stessa famiglia, quando se ne presenti la necessità.
L’obbligato è tenuto a mantenere la casa pulita senza produrre danni e deperimenti, di cui risponderà anche se causati da trascuratezza o negligenza. All’obbligato è fatto divieto di alloggiare persone estranee alla propria famiglia. [...]

Art. 18. - Ferie annuali.
A tutti gli obbligati che abbiano almeno compiuto il minimo di giornate previste dal Contratto, spetta un periodo di ferie annuali di sei giorni interamente retribuiti.
[...] Qualora il lavoratore non fruisca in tutto o in parte delle ferie, il periodo di ferie non usufruito verrà retribuito con una maggiorazione del 100 % sulla paga globale.

Art. 23. - Cottimo.
[...] È nella facoltà del lavoratore accettare o meno il cottimo.

Art. 24. - Intemperie e sinistri.
Al sopraggiungere di intemperie o sinistri gli obbligati presenti nell’azienda saranno tenuti a coadiuvare l’altro personale fisso, in modo da poter circoscrivere o limitare i danni. Il lavoro compiuto per tali operazioni verrà pagato come lavoro straordinario.

Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore, potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, e nei modi seguenti:
1) Con richiamo orale nei casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame alle macchine o agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
2) Con il richiamo scritto nel caso di recidiva nelle stesse infrazioni di cui sopra.
3) Con la sospensione per una settimana nei casi di recidiva nella stessa causa che ha determinato il richiamo scritto.
4) Con licenziamento in tronco nel caso di infrazioni più gravi e cioè:
а) mancanza grave verso il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi o alle coltivazioni, agli stabili o al bestiame;
[...]
e) recidiva nei casi che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione.

Art. 27. - Controversie individuali e collettive.
Le controversie che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo, o, comunque nello i svolgimento del rapporto di lavoro, e denunciate dalle parti interessate alle proprie organizzazioni, per i tentativi di conciliazione, dovranno essere esaminate entro 15 giorni dalla denuncia. Trascorso tale termine, se non sarà intervenuta la conciliazione, gli interessati potranno demandare la controversia, per la sua soluzione, ad un arbitro amichevole compositore. Le controversie di carattere collettivo, che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto, saranno esaminate, per la sollecita e amichevole composizione, dalle organizzazioni contraenti.
Qualora la composizione di dette controversie risultasse impossibile, anche eventualmente con l’assistenza delle Organizzazioni nazionali, esse potranno essere demandate, d’accordo tra le parti, ad una Commissione paritetica presieduta da un presidente scelto di comune accordo dalle Organizzazioni contraenti e, in mancanza, dalle Organizzazioni nazionali di categoria.

Art. 28. - Previdenza ed assistenza.
Per tutte le assicurazioni sociali sugli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti. Il datore di lavoro che è fornito di propri mezzi di trasporto, è tenuto, con il suo mezzo più adeguato, a trasportare il lavoratore al più vicino posto di pronto soccorso o al più vicino ospedale, in caso di malattia grave o di grave infortunio.

Art. 30. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le donne che allattano si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 35. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore è tenuto ad avere cura degli attrezzi ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili. Là dove vige la consuetudine o l’uso di fornire da parte dell’azienda gli attrezzi di lavoro, tale consuetudine rimane.

Art. 36. - Efficacia del patto.
Gli articoli contenuti nel presente contratto hanno carattere tassativo ed impegnativo per le Organizzazioni contraenti, sempre ferino restando il disposto dell’art. 34.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza degli articoli in esso contenuti.