Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 20 febbraio 1953
Validità: dal 01.12.1952
Parti: Sindacato pubblici esercizi-Associazione Commercianti e Sindacato Lavoratori di Albergo Mensa e Caffè-Camera Confederale del Lavoro Siena
Settori: Commercio, Ristorazione, Siena

Sommario:

Art. 1. - Classifica degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifiche del personale.
Art. 3. - Assunzione del personale.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Ore straordinarie e lavoro straordinario nella protrazione dell’orario di chiusura.
Art. 7. - Trattamento economico e sistema di retribuzione.
Art. 8. - Percentuali di servizio.
Art. 9. - Percentuale di servizio per banchetti e personale di rinforzo.
Art. 10. - Caposervizio e capocameriere.
Art. 11. - Vitto.
Art. 12. - Esercizi di stagione.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - 13ª mensilità.
Art. 15. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 16. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 17. - Validità dell’accordo.
Art. 18.
Tabelle salariali

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 1948, per i dipendenti da ristoranti e trattorie della provincia di Siena, 20 febbraio 1953

L’anno 1953 a questo dì 20 del mese di febbraio in Siena nella sede dell'Associazione Commercianti, si sono riuniti: [...] Sindacato pubblici esercizi [...] assistiti dal [...] direttore dell’Associazione Commercianti della provincia di Siena; [...] Sindacato Lavoratori di Albergo Mensa e Caffè di Siena [...], assistiti dal[...]la Camera Confederale del Lavoro di Siena; per discutere il Contratto integrativo provinciale per i dipendenti di ristoranti e trattorie, approvato nel testo che segue:

Art. 1. - Classifica degli esercizi.
La classifica degli esercizi della provincia di Siena, è allegata al presente Accordo, che si considera pertanto parte integrale del medesimo. Le mense siano esse popolari e Aziendali e i ristoranti a carattere popolare, sono considerati di 3ª categoria.
Sono considerati di 4ª categoria le «Osterie con cucina» come da art. 47 del Contratto nazionale.

Art. 3. - Assunzione del personale.
A chiarimento dell’art. 5 del CN viene stabilito che il personale femminile non può essere assunto per i servizi di tavola.

Art. 4. - Apprendistato.
Ogni esercizio non può avere più di un apprendista per ogni reparto (Cucina e Sala).

Art. 5. - Orario di lavoro.
Per il personale impiegatizio, l’orario normale di lavoro è di (otto) 8 ore giornaliere, o 48 settimanali, ripartite in 6 giornate lavorative inclusa l'ora per i due pasti.
Per il personale non impiegatizio, l’orario normale di lavoro e di (nove) 9 ore giornaliere, inclusa l’ora per i due pasti.

Art. 10. - Caposervizio e capocameriere.
A chiarimento dell’art. 53 del Contratto Nazionale, è ammesso un caposervizio ogni 4 camerieri negli esercizi di lusso e di 1ª categoria, e di un caposervizio ogni 6 camerieri negli esercizi di 2ª e 3ª categoria [...]

Art. 11. - Vitto.
A mente degli articoli 51 e 52 del CN e a norma di legge, con decreto Ministeriale del 1° maggio 1949, la indennità vitto è calcolata in L. 240 giornaliere per entrambi i 2 pasti, per tutti i dipendenti.

Art. 13. - Ferie.
A tutti i dipendenti delle aziende di cui al presente Accordo, spettano le ferie in base agli articoli dal 26 al 29 del Contratto Nazionale.
I lavoratori turnisti fissi, hanno diritto alle ferie in relazione al lavoro svolto mensilmente.

Art. 17. - Validità dell’accordo.
Il presente accordo economico, vale per tutti gli esercizi di ristoranti, trattorie, rosticcerie e ristoranti popolari della provincia, di Siena, esclusi i buffet delle stazioni ferroviarie (per i quali le parti si impegnano a stipulare un Accordo Aziendale entro tre mesi).
Trascorso il periodo suddetto entra automaticamente in vigore il presente contratto.

Art. 18.
[...]
Per tutte quelle parti non contemplate nel presente Accordo vale il Contratto Nazionale stipulato in Roma il 27 gennaio 1948, tra la Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e la Filam (Federazione Italiana Lavoratori di Albergo, Mensa, Caffè e Termali).