Tipologia: CCNL
Data firma: 14 maggio 1960
Validità: 14.05.1960 - 31.12.1962
Parti: Associazione Italiana Produttori Maglierie e Calzetterie-Confindustria e Fila-Cgil, Fuila-Cisl, Uila-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento-Cisnal
Settori: Tessili, Maglierie, calzetterie

Sommario:

Parte generale
Art. 1. - Contratto.
Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Art. 3. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 4. - Condizioni di miglior favore.
Art. 5. - Interpretazione.
Art. 6. - Controversie.
Art. 7. - Commissioni interne.
Art. 8. - Immunità sindacale.
Art. 9. - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 10. - Regolamento interno.
Art. 11. - Mense aziendali.
Art. 12. Lavoro a domicilio.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Protocollo aggiuntivo
Contratti locali.
Parte prima
Art. 1. Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Trattamento salariale.
Art. 4. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Trattamento dei minori.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, domenicale festivo e relative percentuali.
Art. 9. - Interruzioni del lavoro.
Art. 10. - Recuperi.
Art. 11. - Pulizia del macchinario.
Art. 12. - Lavori discontinui.
Art. 13. - Lavori a squadre.
Art. 14. - Turni a scacchi.
Art. 15. - Assegnazione del macchinario.
Art. 16. - Disciplina del cottimo.
Art. 17. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Malattia ed infortunio.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Trattamento operaie gestanti e puerpere.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Trasferimenti.
Art. 27. - Abiti da lavoro.
Art. 28. - Indennità scolastica.
Art. 29. - Mezzi di trasporto per servizio.
Art. 30. - Zona malarica.
Art. 31. - Lavori nocivi.
Art. 32. - Disciplina del lavoro.
Art. 33. - Assenze e permessi.
Art. 34. - Trattenute per risarcimento.
Art. 35. - Sanzioni disciplinari.
Rimprovero, multa e sospensione
Licenziamento
Art. 36. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 37. - Premi di anzianità.
Art. 38. - Preavviso.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 42. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 43. - Certificato di lavoro.
Art. 44. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 45. - Riferimento.
Parte seconda
Categorie speciali od intermedie

Art. 1. - Generalità.
Art. 2. - Assunzione, contratto a termine, periodo di prova.
Art. 3. - Sospensioni o riduzioni di lavoro.
Art. 4. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno, ecc.
Art. 7. - Giorni festivi, riposo settimanale.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Mensilità natalizia.
Art. 10. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 11. - Congedo matrimoniale.
Art. 12. - Maternità.
Art. 13. - Servizio militare.
Art. 14. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
Art. 15. - Trasferte.
Art. 16. - Trasferimenti.
Art. 17. - Abiti da lavoro.
Art. 18. - Indennità scolastica.
Art. 19. - Mezzi di trasporto per servizio.
Art. 20. - Zona malarica.
Art. 21. - Lavori nocivi.
Art. 22. - Assenze e permessi.
Art. 23. - Trattenute per risarcimento.
Art. 24. - Sanzioni disciplinari.
Art. 25. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 26. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 27. - Preavviso.
Art. 28. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 29. - Dimissioni.
Art. 30. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 31. - Certificato di servizio.
Assistenti

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Paga mensile e garanzia della retribuzione.
Art. 5. - Mensilità natalizia.
Art. 6. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festive.
Art. 8. - Determinazione contabile della paga oraria.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Trattamento per invenzioni.
Art. 14. - Indennità per disagiata sede.
Art. 15. - Esplicazione temporanea e cambiamento di mansioni.
Art. 16. - Permessi.
Art. 17. - Passaggio da operaio ad assistente.
Art. 18. - Preavviso.
Art. 19. - Indennità di anzianità.
Art. 20. - Dimissioni.
Art. 21. - Disposizioni generali.
Art. 22. - Certificato di lavoro.
Art. 23. - Controversie sulla qualifica.
Art. 24. - Condizioni di miglior favore.
Parte terza
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie e gradi dell’impiegato.
Art. 5. - Commissione tecnica per le categorie impiegatizie.
Art. 6. - Laureati e diplomati.
Art. 7. - Stipendio, retribuzione e tredicesima mensilità.
Art. 8. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Trattamento di previdenza.
Art. 11. - Indennità per maneggio di denaro - Cauzione.
Art. 12. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Determinazione della quota oraria di stipendio.
Art. 14. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Trattamento di malattia.
Art. 17. - Trattamento di infortunio.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Periodo di aspettativa.
Art. 22. - Esplicazione temporanea di mansioni.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Trasferimento.
Art. 25. - Indennità di trasferimento.
Art. 26. - Indennità per disagiata sede.
Art. 27. - Indennità di zona malarica.
Art. 28. - Indennità di vestiario.
Art. 29. - Lavori nocivi.
Art. 30. - Trattamento per invenzioni.
Art. 31. - Disciplina del lavoro.
Art. 32. - Assenze e permessi.
Art. 33. - Trattenute per risarcimento.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari a carico dell’impiegato.
Art. 35. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 36. - Passaggio dalla categoria di operaio o di intermedio a quella di impiegato.
Art. 37. - Preavviso in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 38. - Indennità per mancato preavviso.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 42. - Certificato di lavoro.
Art. 43. - Inscindibilità e condizioni di miglior favore.
Art. 44. - Disposizioni generali.
Avvertenze per l’applicazione delle nuove retribuzioni contrattuali
Qualifiche
Tabelle salariali
Allegati
Allegato n. 1 Regolamento del lavoro a domicilio
Allegato n. 2 Accordo sulla commissione tecnica-paritetica per le controversie relative alla assegnazione in categoria o grado degli impiegati, alla attribuzione della qualifica impiegatizia ed alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie
Allegato n. 3 Accordo per le categorie speciali ed intermedie

Contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti dalle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie, 14 maggio 1960

Addì 14 maggio 1960 in Milano, tra la Associazione Italiana Produttori Maglierie e Calzetterie [...], con l'assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) [...], con l’intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del lavoro (Cgil) [...], la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fuila) [...], con l’intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) [...], con l’intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], e dei lavoratori [...], con l'assistenza della Unione Italiana Lavoratori (Uil) [...]
Addì 14 maggio 1960 in Milano, tra la Associazione Italiana Produttori Maglierie e Calzetterie [...], con l'assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento (Cisnal) [...]
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che adoperano qualsiasi fibra con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano e a macchina; e a quelle che producono qualsiasi tipo di calze con qualsiasi libra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico.

Parte generale
Art. 1. - Contratto.

Il presente contratto consta di:
a) una parte generale e relativo protocollo aggiuntivo;
b) tre parti riguardanti: operai, categorie speciali od intermedie '(I impiegati;
c) una parte contenente le tabelle retributive.

Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti; ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga lutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Art. 5. - Interpretazione.
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 6. - Controversie.
а) I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno trattati e risolti tra lavoratori e datori di lavoro con l’intervento della Commissione Interna o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di compimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest'ultima. Le due organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall’organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà essere richiesta la designazione al competente Circolo dello Ispettorato del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
b) Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per la applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
c) Le presenti disposizioni di carattere generale non sostituiscono le particolari procedure previste per determinati istituti di questo contratto.

Art. 7. - Commissioni interne.
Sono formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Delegato di Impresa coi poteri, nei limiti e secondo la procedura stabiliti dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 10. - Regolamento interno.
In ciascuna azienda può essere redatto dal datore di lavoro, ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. Gli schemi di redazione o di eventuale aggiornamento saranno esaminati con la Direzione dalla Commissione Interna o dal Delegato di Impresa, preventivamente all’attuazione, a termine dell'art. 2 punto 3) dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle conti-attuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 11. - Mense aziendali.
Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale.
Ove la mensa manchi, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità sostitutiva.
Detta indennità compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente.
L’indennità stessa - non frazionabile - verrà corrisposta ai lavoratori, per ogni giorno lavorato dagli stessi, nella misura base di lire 25, ferme restando le misure più elevate che fossero in atto aziendalmente o territorialmente per le aziende della categoria.
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Commissioni interne od i Delegati di Impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l’andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
Le prestazioni di mensa, o loro indennità sostitutiva, verranno considerate come elemento utile ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso della indennità di anzianità, del trattamento di festività e di quello di ferie, nonché della gratifica natalizia e della tredicesima mensilità. Quando esiste la mensa, il valore della mensa in natura da calcolare ai soli effetti della computabilità nei predetti istituti, e da corrispondere a tutti i lavoratori indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno del servizio di mensa, è ragguagliato convenzionalmente alla misura derivante dalle norme di cui al 4° comma del presente articolo. Se manca la mensa e vi è solo la corresponsione dell’indennità sostitutiva, questa deve essere presa a base per la computabilità nei sopra ricordati istituti contrattuali. Il computo di cui trattasi non modifica la situazione in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in natura o l’indennità sostitutiva.

Art. 12. Lavoro a domicilio.
Per la disciplina del lavoro a domicilio, valgono le norme di cui all'allegato n. 1 - Regolamento del lavoro a domicilio.

Contratti locali.
Le Organizzazioni territoriali esamineranno l’opportunità di coordinare gli eventuali contratti locali col presente contratto nazionale.,

Parte prima
Art. 1. Assunzione.

[...]
Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale di assumere.
L’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalla legge 26 aprile 1934 n. 653 e successive aggiunte e modifiche.

Art. 5. - Apprendistato.
È considerato apprendista l'operaio compreso fra i 14 e i 20 anni di età che venga assunto nello stabilimento per acquistare un addestramento pratico atto a farlo divenire operaio qualificato.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare i giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo egli acquisti automaticamente la qualifica di operaio ancorché non siano trascorso i termini di durata massima dell’apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi.
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia incorsa fra un periodo e l’altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
[...]
Per la durata e le percentuali di retribuzione dell’apprendistato valgono le norme riprodotte nelle tabelle. [...]
L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori atti uniti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Si richiamano le disposizioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e del relativo regolamento.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalle norme legislative e interconfederali con un massimo di otto ore giornaliere, fatte salve le deroghe relative nonché quelle del presente contratto e quelle riguardanti il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
[...]
La distribuzione dell’orario giornaliero viene stabilita dalla ditta in conformità colle disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne e comunicata agli operai in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove è possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga prestato il lavoro nel pomeriggio del sabato, le ore così non lavorate saranno distribuite negli altri giorni della settimana, nell’ambito dell’orario normale di cui al primo comma e nel limite di un’ora al giorno, e verranno retribuite a regime normale.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, potranno essere concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli operai che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, domenicale festivo e relative percentuali.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative e interconfederali; il lavoratore dovrà essere preavvisato il giorno precedente, nei limiti delle possibilità consentite dai casi non urgenti. Il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario richiesto dalla direzione, salvo giusti e comprovati motivi derivanti dallo stato di salute, da condizioni di gravidanza o puerperio, da ragioni familiari e simili.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale di cui all’art. 7, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 è considerato notturno.
[...]
L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario compatibilmente con l’esigenza del lavoro ed in quanto le prestazioni del lavoro straordinario gli impediscano di frequentare le scuole medesime.
Per gli operai addetti continuamente a lavoro notturno a turni non avvicendati, la percentuale di maggiorazione relativa verrà computata agli effetti del trattamento per i giorni festivi, le ferie, la gratifica natalizia e l’indennità di anzianità.

Art. 10. - Recuperi.
Le ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora giornaliera oltre otto ore normali o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di nove ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
In ogni caso, il recupero potrà essere effettuato solo entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 11. - Pulizia del macchinario.
La pulizia del macchinario deve essere effettuata tenendo presenti le disposizioni di legge in materia di prevenzioni infortuni.
Qualora la pulizia del macchinario - o del posto di lavoro - sia effettuata oltre i limiti dell’orario normale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 12. - Lavori discontinui.
L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l’obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.
[...]

Art. 13. - Lavori a squadre.
Il lavoro prestato dagli operai che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a squadre.
L'orario ordinario del lavoro a squadre è di otto ore per turno ivi compresa la mezz’ora di riposo e sarà stabilito dal datore di lavoro in conformità con le disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo. Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori del locale di lavoro e comunque a macchine ferme. L’operaio ha il diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz’ora di riposo.
Per turni fino a sei ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Nel lavoro a squadre le paghe orarie di fatto e le tariffe di cottimo stabilite per il lavori a turno unico, vengono maggiorate della percentuale dell’8 %, percentuale che assorbe e sostituisce la retribuzione per la mezz’ora di riposo. [...]
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre ore cinque e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore quattro e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima, mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l’operai dovrà comunque fruire - all’atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre anche se compiuto senza avvicendamenti solo nel caso che il relativo orario coincida come inizio o termine con uno degli orari dei turni avvicendati, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 15 minuti.
Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma.

Art. 14. - Turni a scacchi.
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Tuttavia potranno essere consentiti laddove esistono attualmente.
Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione le Organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 3,5 % sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo come nel caso di lavoro a squadra.

Art. 15. - Assegnazione del macchinario.
L’assegnazione del macchinario dovrà essere effettuata tenendo presenti, con le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione normale degli operai, in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell’articolo prodotto ed al rendimento del lavoro.
Le eventuali contestazioni circa le ripercussioni che una errata applicazione di detti criteri potrebbe avere nei confronti della salute degli operai, potranno essere sottoposte, su richiesta della parte interessata, anche immediatamente dopo l’attuazione dell’assegnazione, ad una Commissione tecnica paritetica presieduta da un rappresentante dell’ispettorato del Lavoro competente per territorio.
Le parti provvederanno alla designazione dei propri rappresentanti all’ispettorato del Lavoro entro 5 giorni dalla richiesta.
Le decisioni della Commissione tecnica paritetica dovranno essere prese nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta stessa.
Avverso la decisione della Commissione tecnica paritetica, su richiesta delle Organizzazioni territoriali e nel termine di 15 giorni dalle conclusioni della Commissione predetta, potrà essere interposto ricorso ad una Commissione tecnica paritetica centrale, costituita dalle Associazioni nazionali di categoria e presieduta da un tecnico designato consensualmente o - in caso di disaccordo - designato dal Ministero del Lavoro; la Commissione emetterà un lodo arbitrale obbligatorio per le parti.
Le decisioni della Commissione di primo grado divengono obbligatorie qualora contro di esse non venga interposto ricorso come sopra.
Chiarimento a verbale.
Premesso che con il primo comma dell’articolo si sono intesi indicare i criteri a cui le aziende si ispirano nell’assegnare il macchinario, si chiarisce che con il riferimento alle «possibilità di prestazione normale degli operai» si è inteso riferirsi a quelle che un lavoratore di normale capacità e diligenza può sviluppare senza che ne risultino anormalmente impegnate le sue facoltà fisiche ed intellettuali.

Art. 16. - Disciplina del cottimo.
1) In relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni è ammesso il lavoro a cottimo secondo i criteri di legge ed i sistemi di uso accentuandone, ove tecnicamente possibile, la forma collettiva.
[...]
6) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra l’operaio e l’azienda, e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici disciplinari.
7) Agli operai interessati dovranno essere comunicate, per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovranno poi essere comunicati agli operai interessati per ogni cottimo la quantità del lavoro eseguito ed il tempo complessivamente impiegato per ogni periodo di paga.
8) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti, in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione e la Commissione interna anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della Commissione interna, secondo quanto previsto nel punto 7 del presente articolo.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo, la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
9) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione per le quali valgono le norme dell’art. 6 della parte generale.

Art. 17. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[...]
2) L'orario di lavoro e l'avvicendamento dei turni periodici di lavoro sarà disposto in modo che il giorno di riposo settimanale cada normalmente di domenica, secondo le norme di legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 18. - Ferie.
All’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato sarà concesso ogni anno un periodo di ferie pagate, in ragione di:
12 giorni (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
13 giorni (pari a 104 ore) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 5 e fino a 10 anni compiuti;
14 giorni (pari a 112 ore) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 10 e fino a 15 anni compiuti;
15 giorni (pari a 120 ore) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 15 e fino a 20 anni compiuti;
16 giorni (pari a 128 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre 20 anni compiuti.
[...]

Art. 20. - Malattia ed infortunio.
[...]
All’operaio infortunato nell’azienda saranno conservati il posto e l’anzianità per gli effetti sopra specificati al primo comma, fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
In tal caso, ove per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, la azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[...]
Per i lavoratori tubercolotici assistiti in regime assicurativo si osservano le disposizioni della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Art. 22. - Trattamento operaie gestanti e puerpere.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio valgono le norme di cui ella legge 26 agosto 1950 n. 860 e relativo regolamento, ed eventuali successive modifiche.

Art. 24. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
[...]
All’operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella sua posizione né modificare la qualifica e la retribuzione di sua competenza. [...]

Art. 27. - Abiti da lavoro.
L’azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui idi stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque la adozione.
Lo sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione alla usura determinata dalla natura della lavorazione.
[...]

Art. 30. - Zona malarica.
D’operaio in zona malarica ha diritto ad una particolare indennità la cui misura deve essere concordata dalle Organizzazioni territoriali competenti.
Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle autorità sanitarie.

Art. 31. - Lavori nocivi.
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull’igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riguardanti:
a) l’età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Potranno del pari essere adottate di concerto fra le parti le ulteriori misure atte ad integrare, occorrendo, le disposizioni di legge nell’interesse della salute del lavoratore.

Art. 32. - Disciplina del lavoro.
L’operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda e della produzione, deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro e non può, durante il rapporto di lavoro, divulgare notizie che possano recare danno all’azienda dalla quale dipende, né trafugare disegni e campionature.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza l'autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali.
Nell’interno dello stabilimento è proibito introdurre bevande alcooliche o cibi senza il permesso della direzione.
Parimenti non è consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dell’orario di lavoro.
Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore venisse fatta agli oggetti affidatigli ed a visite personali all'uscita dallo stabilimento. La visita sulla persona dovrà essere compiuta nel minor tempo possibile ed in locale adatto, e per le operaie dovrà effettuarsi con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
[...]

Art. 35. - Sanzioni disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme e regolamenti interni non m contrasto con le disposizioni contrattuali possono essere punite:
1) col rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino ad un massimo di due ore di retribuzione:
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo superiore a tre giorni:
4) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennità di cui all’art. 39;
5) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di anzianità.
[...]

Rimprovero, multa e sospensione
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo e senza l’autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l’igiene e la sicurezza dello stabilimento mancanze che non siano punibili con il licenziamento.
L’applicazione del rimprovero, della multa, della sospensione si intende adeguata alla minore o maggiore gravità delle mancanze ed alla loro recidività.
[...]

Licenziamento
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, può essere inflitto:
1) Senza preavviso ma con indennità di anzianità:
а) per contravvenzioni al divieto di fumare di cui al quarto comma dell’art. 32;
b) per litigio con vie di fatto in fabbrica;
[...]
d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti.
2) Senza preavviso e senza indennità di anzianità:
[...]
b) per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[...]
d) per dolo o colpa grave in negligenza od atti con danno per l'azienda;
e) per danneggiamenti volontari, [...], lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l'azienda.

Art. 42. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi presso l’azienda degli utensili occorrenti, il lavoratore deve fare richiesta all’incaricato dell'azienda. [...] Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve In regolare consegna [...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto a lui affidato. D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la direzione dell’azienda. Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuto autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all'azienda di rivalersi per i danni subiti.

Art. 45. - Riferimento.
Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme di legge in quanto applicabili in materia e agli accordi interconfederali.

Parte seconda
Categorie speciali od intermedie
Art. 1. - Generalità.

Il trattamento normativo degli appartenenti alle categorie spelali od intermedie - salva la particolare disciplina riservata agli assistenti - è regolato, anche per quanto concerne i criteri di appartenenza, dagli accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946 (all. n. 3), che qui si intendono integralmente richiamati, sempreché non risultino inferiori nei singoli istituti al trattamento previsto nella parte prima del presente contratto, ad eventuali più favorevoli accordi particolari od a quanto sotto disposto.

Art. 2. - Assunzione, contratto a termine, periodo di prova.
Il contratto di lavoro può essere fatto con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni sui contratti a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni legislative.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
(Art. 7 parte operai).

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno, ecc.
(Art. 8 parte operai).

Art. 7. - Giorni festivi, riposo settimanale.
(Art. 17 parte operai).

Art. 8. - Ferie.
L’intermedio ha diritto, per ogni anno intero di servizio, e in rapporto alla intera anzianità maturata presso l’azienda nella categoria, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a:
15 giorni lavorativi per anzianità da 1 a 15 anni;
20 giorni lavorativi per anzianità da 15 a 25 anni;
30 giorni lavorativi per anzianità oltre 25 anni.
[...]

Art. 10. - Trattamento di malattia ed infortunio.
[...]
In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l’intermedio fruirà dell’identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui sopra, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso; ove per postumi invalidanti l’intermedio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa.
[...]

Art. 12. - Maternità.
(Art. 22 parte operai).

Art. 14. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
(Art. 24 parte operai).

Art. 17. - Abiti da lavoro.
(Art. 27 parte operai).

Art. 20. - Zona malarica.
(Art. 30 parte operai).

Art. 21. - Lavori nocivi.
(Art. 31 parte operai).

Art. 24. - Sanzioni disciplinari.
(Art. 35 parte operai).

Assistenti
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
[...]
Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.

Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festive.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La retribuzione mensile compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell’orario normale entro il limite giornaliero massimo di 40 minuti, per la sola predisposizione del lavoro agli operai.
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove è possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella giornata di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate al di sotto del limite dell'orario normale di cui al primo comma possono essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un’ora al giorno oltre il predetto orario normale, e verranno retribuite a regime normale.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, saranno concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli assistenti che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Il singolo lavoratore non potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per gli assistenti addetti continuativamente a lavoro notturno a turni non avvicendati, la percentuale di maggiorazione relativa verrà computata agli effetti del trattamento per i giorni festivi, le ferie, la mensilità natalizia e la indennità di anzianità.

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un assistente nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’assistente dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 10. - Ferie.
L’assistente ha diritto, per ogni anno intero di servizio, e in rapporto alla intera anzianità maturata presso l'azienda nella categoria, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a:
15 giorni lavorativi per anzianità dal 1 a 7 anni;
20 giorni lavorativi per anzianità da oltre 7 a 15 anni;
25 giorni lavorativi per anzianità da oltre 15 a 25 anni;
30 giorni lavorativi per anzianità oltre 25 anni.
[...]

Art. 11. - Trattamento di malattia e infortunio.
[...]
In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l’assistente fruirà dell’identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui sopra, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l’assistente non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa,
[...]

Art. 21. - Disposizioni generali.
Per la disciplina degli istituti seguenti, si fa riferimento agli articoli della parte operai o impiegati, indicati a fianco del titolo:
Trasferte «Art. 25 operai».
Trasferimento: «Art. 26 operai» [...]
Abiti da lavoro: «Art. 27 operai».
Disciplina del lavoro: «Art. 31 impiegati».
Trattenute per risarcimento: « Art. 34 operai ».
Provvedimenti disciplinari: «Art. 35 operai».
Lavori nocivi: «Art. comune».
Zona malarica: «Art. comune».
Servizio militare: «Art. 20 impiegati».
Indennità di anzianità in caso di morte: «Art. 41 operai».
Cessione e trasformazione di azienda: «Articolo comune».

Parte terza
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefìssione di termini; tuttavia saranno applicabili in tale caso le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine miti risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
[...]
Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.
[...]

Art. 12. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale stabilito per legge. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Per il personale con mansioni discontinue l’orario massimo normale di servizio potrà superare di due ore l’orario normale previsto dalla legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6 del mattino.
Il singolo impiegato non potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
Per gli impiegati della la categoria, non assoggettati alle limitazioni dell'orario legale di lavoro, il lavoro normalmente eccedente l'orario di legge e che venga prestato con carattere di continuità per esigenze della azienda, sarà retribuito con una maggiorazione sullo stipendio del grado.
Sempre per detti impiegati di categoria, ove si effettui prestazione di straordinario al di là dei limiti normali anzidetti, la indennità correlativa potrà essere convenuta tra le parti od in misura preventiva forfettaria o di volta in volta.
Tale lavoro straordinario potrà essere dall’impiegato di primo grado effettuato anche di iniziativa quando le esigenze dell’azienda lo richiedano, nonché, In assenza temporanea di un impiegato di primo grado anche da un impiegato di secondo grado da lui dipendente e salvo ratifica.
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove possibile, non oltre le ore 13 del sabato.

Art. 14. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica; il riposo compensativo in altro giorno della settimana è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 15. - Ferie.
L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
- 15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 20 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 2 anni tino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 25 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 20 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 30 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio di oltre 20 anni alla data di maturazione delle ferie.
[...]
Dato lo scopo igienico-sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.

Art. 17. - Trattamento di infortunio.
In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l’impiegato fruirà dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui all’intero precedente articolo, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa ilei lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l’impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, la azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[...]

Art. 19. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni legislative vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, conservare il posto all’impiegata per un periodo complessivo di almeno otto mesi, corrispondendo l’intera retribuzione per i primi quattro mesi e la metà di essa per gli altri quattro mesi.
[...]

Art. 22. - Esplicazione temporanea di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti il suo grado, purché esse non comportino un peggioramento economico, né comunque un mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 27. - Indennità di zona malarica.
L’impiegato in zona malarica ha diritto ad una particolare indennità la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni territoriali competenti.
Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con i1 concorso delle Autorità sanitarie.

Art. 28. - Indennità di vestiario.
La ditta è tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro:
- quando essa stessa lo richieda;
- quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione;
- quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggior consumo di indumenti.
[...]

Art. 29. - Lavori nocivi.
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:
a) l'età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
e) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Le aziende cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione d’opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.

Art. 31. - Disciplina del lavoro.
L’impiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare:
a) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell’interesse dell’azienda e della produzione:
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
e) rispettare l’eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti c quant’altro a lui affidato.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari a carico dell’impiegato.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità coi seguenti provvedimenti:
а) rimprovero verbale:
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a due ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 3 giorni;
e) trasferimento ove sia possibile;
f) licenziamento senza preavviso ma con la sola indennità di cui all’art. 39;
g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità.
Non sarà consentita l’applicazione di provvedimenti di più elevata misura, escluso quanto sotto le lettere f) e g), in caso di recidiva, qualora la mancanza dell’impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all’interessato.
La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nei disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza preavviso ma con indennità di cui alla lettera f) potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di atti la cui gravità morale ed economica richieda l’applicazione della maggiore sanzione.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 44. - Disposizioni generali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.

Allegati
Allegato n. 1 Regolamento del lavoro a domicilio

1) Definizione del lavorante a domicilio. - Per la definizione del lavorante a domicilio si fa riferimento a quanto disposto in proposito dalla legge 13 marzo 1958, n. 264 e dal relativo regolamento.
2) Libretto personale di controllo. - Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto all’articolo 13 della legge n. 264, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
3) Responsabilità del lavorante a domicilio. - Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
4) Retribuzioni.
[...]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni.
5) Maggiorazione della retribuzione. [...]
6) Lavoro notturno e festivo. [...]
7) Pagamento della retribuzione. [...]
8) Fornitura materiale. - Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[...]
9) Norme generali. - Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 264 e relativi regolamenti.