Categoria: 1960
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Tipologia: CCNL
Data firma: 31 marzo 1960
Validità: 01.04.1960 - 30.09.1961
Parti: Associazione Italiana degli industriali dell’Abbigliamento-Confindustria e Fila-Cgil, Fuila-Cisl, Uila-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori dell’Abbigliamento-Cisnal
Settori: Tessili, Confezioni in serie, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie degli impiegati.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio o di intermedio a quella di impiegato.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 14. - Pagamento della retribuzione.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Alloggio.
Art. 19. - Indennità per maneggio denaro - Cauzione.
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Assenze e permessi.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 25. - Aspettativa.
Art. 26. - Regolamenti e norme aziendali.
Art. 27. - Commissioni interne e delegati d’impresa.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Trasferte.
Art. 30. - Trasferimenti.
Art. 31. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 32. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 38. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 39. - Previdenza.
Art. 40. - Cessione, trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 41. - Certificato di lavoro.
Art. 42. - Reclami e controversie.
Art. 43. - Collegi tecnici.
Art. 44. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 45. - Sostituzione degli usi.
Art. 46. - Disposizioni generali.
Art. 47. - Decorrenza e durata.
Tabelle stipendi

Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dell’industria delle confezioni in serie, 31 marzo 1960

Addì 31 marzo 1960 in Milano presso la sede della Associazione italiana degli industriali dell’abbigliamento, tra l’Associazione Italiana degli industriali dell’Abbigliamento [...], con l’intervento, in rappresentanza delle associazioni territoriali [...] Associazione Industriale Lombarda, [...] Unione Industriale della provincia di Torino, [...] Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, [...] Associazione degli Industriali della provincia di Genova, con l’assistenza della Confederazione Generale della Industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...] e la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fuila) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] e l’Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) [...], con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
Addì 31 marzo 1960 in Milano presso la sede della Associazione italiana degli industriali dell’abbigliamento, tra l’Associazione Italiana degli industriali dell’Abbigliamento [...], con l’intervento, in rappresentanza delle associazioni territoriali [...] Associazione Industriale Lombarda, [...] Unione Industriale della provincia di Torino, [...] Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, [...] Associazione degli Industriali della provincia di Genova, con l’assistenza della Confederazione Generale della Industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori dell’Abbigliamento [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali che eseguono le seguenti lavorazioni:
a) Confezioni in serie di abiti., cappotti, soprabiti, impermeabili e altri indumenti in genere, per uomo, ragazzi e bambini (civili, da lavoro, militari, ecclesiastici, per Enti e Organizzazioni, sia se fabbricati in tessuto che in materie plastiche e varie).
b) Confezioni in serie meccanizzate di abiti soprabiti e impermeabili per donna, ragazze e bambine.
c) Confezioni in serie a mano di abiti, soprabiti e mantelli per donna, ragazze e bambine.
d) Confezioni in serie di biancheria per uomo.
e) Confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati, biancheria domestica e fazzoletti, rammendatura di abiti e biancheria, preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc., pieghettatura e lavorazioni affini.
f) Confezioni di cravatte.
g) Confezioni di busti, reggicalze, reggipetto, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere e lavorazioni affini.
h) Confezione di sottoascelle, bavaglini e lavorazioni affini.
i) Lavorazione di piume, fiori artificiali, ventagli ed articoli affini.
I) Confezione di bandiere, gagliardetti, fregi e lavorazioni affini. compresi i tappeti e le foderine per interno di automobili.
m) Confezioni di qualsiasi oggetto in stoffa o tessuto a maglia o in qualsiasi altra materia (uose, ghette, biancheria da letto, passamontagna, assorbenti igienici e accessori sportivi e affini in tessuto).

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili, in tal caso, tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. [...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di anzianità.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l’orario massimo normale di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 ore e fino alle 48 settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 53 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue, verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di altrettante quote orarie dello stipendio mensile, di cui alla lettera a) del 1° comma dell’art. 13 del presente contratto, calcolate al 70 %.
L’orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l’impiegato nel pomeriggio del sabato.
Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche produttive delle industrie delle confezioni in serie, e limitatamente agli impiegati il cui lavoro è strettamente connesso con quello degli operai, si ammette che. qualora sia richiesta agli operai una prestazione lavorativa nel pomeriggio del sabato, anche gli impiegati di cui trattasi possano ricuperare le ore di lavoro eventualmente non effettuate nei periodi di stasi prestando la loro opera nel pomeriggio del sabato per non più di 4 ore e comunque senza sorpassare nel complesso i limiti normali dell’orario di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'impiegato un altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti ili cui al primo comma dell'art. 9 del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21,30 e le ore 0,30.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nei giorni previsti dall’art. 11 del presente contratto.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non è dovuta agli impiegati adibiti al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentili dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Il lavoro straordinario notturno o festivo deve essere richiesto e autorizzato.
[...]

Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.

Art. 21. - Ferie.
L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a:
giorni 15 lavorativi in caso di anzianità fino a 2 anni;
giorni 20 lavorativi in caso di anzianità da oltre 2 anni sino a 10 anni;
giorni 25 lavorativi in caso di anzianità da oltre 10 anni sino a 20 anni;
giorni 30 lavorativi in caso di anzianità di oltre 20 anni.
[...]

Art. 26. - Regolamenti e norme aziendali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dall’Azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto o dalle norme del vigenti concordati interconfederali in quanto applicabili agli impiegati disciplinati dal presente contratto, nonché dalle norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme aziendali, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle Aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme dì carattere generale sarà consegnata, a cura dell’Azienda a ciascun impiegato.

Art. 27. - Commissioni interne e delegati d’impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati d’impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 31. - Trattamento di malattia e di infortunio.
[...]
Per l’assistenza di malattia e per gli infortuni sul lavoro valgono lo disposizioni vigenti in materia.

Art. 32. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Fermo restando quanto disposto dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, l’Azienda conserverà all’impiegata il posto per un periodo di mesi 11, con il trattamento seguente:
a) intera retribuzione per i primi 4 mesi di assenza:
b) 50 % della retribuzione per il 5° e il 6° mese.
In detto periodo è compresa anche l’eventuale assenza facoltativa prevista dalla legge per la maternità.
L’assenza di cui al comma precedente potrà avere inizio successivamente al compimento del 6° mese di gravidanza.
[...]
Circa il permesso per l’allattamento si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo sarà assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori:
[...]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità o senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 42. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d’impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell’Azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro o dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 46. - Disposizioni generali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto d’impiego nelle Aziende industriali.
[...]