Tipologia: CCNL
Data firma: 18 dicembre 1952
Validità: 31.12.1953
Parti: Acri e Federazione Nazionale del Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie
Settori: Credito Assicurazioni, Casse di risparmio, ecc.

Sommario:

Norme generali.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Nomina e assunzione.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Trattamento economico.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Disposizioni disciplinari.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Disposizioni finali e transitorie.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Gradi cui presso ciascuna azienda è attribuita la qualifica di dirigente

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle casse di risparmio, monti di credito su pegno di 1ª categoria ed enti equiparati, 18 dicembre 1952

Il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno millenovecentocinquantadue in Roma, fra l’Associazione fra le Casse di Risparmio italiane (Acri) [...], e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie [...], si conviene:

Norme generali.
Art. 1.

Le norme di cui al presente contratto collettivo disciplinano il rapporto di lavoro fra le Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di la categoria ed Enti equiparati e i rispettivi Dirigenti.
I Dirigenti espressamente assunti per i servizi di esattoria, ricevitoria e tesoreria sono esclusi dall’applicazione del presente contratto.

Art. 2.
Ai fini del presente contratto sono Dirigenti coloro che, in relazione al grado gerarchico, siano dalle rispettive Aziende cui appartengono come tali qualificati.
In allegato sono indicati i gradi cui, presso ciascuna Azienda, è attribuita la qualifica di Dirigente.
Alle Aziende è riservata la facoltà di apportare successive variazioni ai gradi di cui al comma precedente.
La qualifica di Dirigente che già fosse stata riconosciuta non può essere revocata.

Art. 3.
[...]
Nel caso in cui l’Azienda e il Dirigente convenissero di instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato le norme del presente contratto si applicano in quanto non contrastino con la diversa natura del rapporto di lavoro a temi io determinato.

Trattamento economico.
Art. 8.

Ai Dirigenti non spetta alcun compenso per il lavoro prestato oltre l’orario normale stabilito per l’altro personale dell’Azienda.

Disposizioni disciplinari.
Art. 11.

Il consiglio di Amministrazione può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino ad un massimo di mesi due;
c) la dispensa dall'impiego, anche per il verificarsi delle circostanze di cui al successivo art. 15;
d) la destituzione, quando si tratti di mancanza talmente grave da non consentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di impiego.

Art. 13.
Nei casi urgenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione - sentito il Direttore Generale o Direttore della Azienda per gli appartenenti ai gradi inferiori - può sospendere dal servizio il Dirigente colpevole di gravi mancanze, in attesa del provvedimento disciplinare.

Cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 20.

È in facoltà dell’Azienda di deliberare la dispensa dall’impiego anche quando siano stati contestati per iscritto dal Dirigente, almeno due volte e con un intervallo fra la prima e la seconda contestazione non inferiore a dodici mesi, fatti da cui si desuma la non idoneità a continuare a ricoprire il posto, senza che il Dirigente abbia addotto giustificazioni o, se addotte, nei termini di cui al 1° comma dell’articolo 12, siano state respinte.

Disposizioni finali e transitorie.
Art. 27.

I contratti o gli accordi aziendali o individuali in atto che contemplino trattamenti o condizioni inferiori a quelli stabiliti dai precedenti articoli, dovranno uniformarsi alle norme del presente contratto.
[...]

Art. 29.
Per quanto riguarda i diritti e doveri, ferie e licenze, trattamento di malattia, aspettativa, servizio militare, trattamento di missione e trasferimento, iscrizione alla Cassa Malattia, e quanto altro non regolato dal presente contratto, valgono, sempreché applicabili alla categoria dei «Dirigenti», le norme di legge e contrattuali collettive in vigore per i Funzionari delle Aziende cui i Dirigenti appartengono.