Parere dell'Ufficio Giuridico Cgil sulla sentenza relativa alla videosorveglianza
(Baratteri di Brescia)


Oggetto: Il Tribunale di Roma fa il punto sulla validazione delle “buone prassi”

Il Tribunale di Roma ha stabilito che l’atto di validazione delle buone prassi da parte della competente Commissione (art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008) “non ha valenza autoritativa e, come tale non è in grado di incidere sui diritti dei lavoratori”, sicché “ il comportamento adottato da ogni singola impresa potrà sempre essere sindacabile dinanzi al giudice che, se accerterà comportamenti (...) difformi dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro e in violazione dei diritti dei lavoratori, sanzionerà siffatti comportamenti”. L’atto di validazione della buona prassirimarrebbe, pertanto, “privo di effetti se contra legem”.
In pratica, nella sostanza, la decisione del Giudice afferma che la validazione come “buona prassi” non può consentire alla videosorveglianza, nelle singole imprese, di superare né l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, né la legge sulla protezione dei dati, dovendosi la conformità a tale legislazione, ed in genere ai diritti dei lavoratori, essere valutata volta a volta.
La videosorveglianza, quindi, prima di essere svolta e nonostante la sua validazione come “buona prassi”, deve essere verificata in ogni singola situazione come conforme a legge e non lesiva dei diritti dei lavoratori.
La decisione del Tribunale di Roma, rimettendo ordine nel “sistema delle fonti” normative in una materia tanto delicata come quella della salute e sicurezza dei lavoratori, merita ampia diffusione in quanto costituisce un autorevole e convincente “precedente” giudiziario che dovrà essere tenuto presente in tutte le sedi, comprese quelle di eventuali future “validazione” di buone prassi che – ictu oculi (come nel caso in questione) – si pongano in contrasto con i diritti dei lavoratori sanciti dalle normative di legge.
In questo modo si potrà evitare – preventivamente - di adottare validazioni di “buone prassi” che in realtà sono “contra legem” e pertanto sanzionabili davanti al giudice del lavoro.
Lorenzo Fassina


Fonte: cgil.it